Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando mira a una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo l’Ordinanza n. 19012/2024 per comprendere le ragioni dietro una decisione che riafferma il ruolo e i confini della Suprema Corte.
I Fatti del Caso e le Doglianze del Ricorrente
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato condannato per un reato patrimoniale e ha basato il suo ricorso in Cassazione su quattro motivi principali:
1. Errata valutazione della prova: Contestava l’accertamento della sua responsabilità, in particolare riguardo al dolo e alla gravità del danno patrimoniale.
2. Prescrizione del reato: Sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si doleva del fatto che i giudici non gli avessero concesso una riduzione di pena sulla base delle circostanze attenuanti.
4. Trattamento sanzionatorio: Riteneva la pena irrogata eccessivamente severa.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a conclusioni diverse da quelle dei giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto, fornendo motivazioni chiare che delineano i confini del suo potere di revisione.
I Limiti sulla Valutazione delle Prove
I primi due motivi sono stati respinti perché chiedevano alla Corte una nuova valutazione delle fonti di prova. La Cassazione, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (Jakani, 2000), ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né di verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. La Corte può solo controllare se la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non viziata da errori di diritto. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, ogni ulteriore discussione sul fatto era preclusa.
La Questione della Prescrizione
Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che il reato si era consumato in una data precisa (27 settembre 2017), con l’interversione del possesso, ovvero quando l’imputato si è rifiutato di restituire il denaro. A partire da quella data, i termini per la prescrizione non erano ancora decorsi.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti e la Sanzione
Infine, anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato. La graduazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, il giudice aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, facendo riferimento a elementi rilevanti come l’età della vittima, la mancanza di pentimento dell’imputato (mancata resipiscenza) e l’importo considerevole sottratto (48.000 euro). Una motivazione di questo tipo è sufficiente e non richiede che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Non è un terzo grado di giudizio dove si può discutere nuovamente se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge (ius constitutionis) e dell’uniformità dell’interpretazione giuridica (ius aequatoriale). Di conseguenza, un ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare un vizio di legge o un difetto logico palese nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questa ordinanza riafferma che per adire la Corte di Cassazione con successo è necessario formulare censure che attengano a vizi di legittimità e non di merito. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi su eventuali errori nell’applicazione delle norme giuridiche o su illogicità manifeste nel ragionamento del giudice, piuttosto che sperare in una riconsiderazione dei fatti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica per chi presenta un ricorso con colpa, ritenuto privo di fondamento sin dall’inizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze del ricorrente miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito della vicenda, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione. Il suo ruolo è limitato al controllo della legittimità e della coerenza logica della sentenza impugnata, non a un riesame dei fatti.
Può la Corte di Cassazione sindacare la decisione di un giudice di negare le circostanze attenuanti generiche?
No, se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione adeguata e non illogica. La concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice, che deve basarsi sui criteri di legge. Nel caso di specie, il diniego era stato motivato con elementi concreti (età della vittima, importo del danno, assenza di pentimento), rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito?
Significa che la Corte Suprema non può sostituire il proprio convincimento su come si sono svolti i fatti a quello espresso dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che il ragionamento seguito per arrivare a quella conclusione sia corretto dal punto di vista giuridico e non presenti vizi logici evidenti, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato contestato e di applicazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen., prospettando una diversa valutazione delle fonti probatorie (in particolare per quanto attiene al dolo e alla gravità del danno patrimoniale), a fronte di congrua motivazione sulle medesime doglianze (cfr. pp. 1-2), non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il reato si è consumato secondo quanto accertato nella pienezza della giurisdizione di merito con l’interversione del possesso conseguente all’intimazione di rendere conto degli investimenti e restituire il denaro in data 27 settembre 2017 (cfr. p. 2) e pertanto il terzo motivo, vòlto a sollecitare la declaratoria di estinzio per prescrizione è manifestamente infondato;
considerato che il quarto motivo di ricorso, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio irrogato, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti (età della vittima, mancata resipiscenza, importo rilevante pari a euro 48.000), rimanendo disattesi tutti gli altri (cfr. pp. 2).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024