Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per rapina. Questa decisione è un’importante lezione sui limiti della Corte Suprema, che non può agire come un terzo grado di giudizio per rivalutare le prove, ma deve limitarsi a un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina aggravata, ha presentato ricorso in Cassazione. Nei suoi motivi, l’imputato contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, egli non lamentava un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della Corte d’Appello, ma proponeva una lettura alternativa delle fonti probatorie, cercando di convincere la Cassazione che la sua versione dei fatti fosse più credibile.
Nello specifico, le censure riguardavano sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la sussistenza delle circostanze aggravanti, basandosi su una diversa interpretazione degli elementi raccolti durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dall’imputato non erano consentiti dalla legge. Prospettare una “alternativa lettura delle fonti probatorie” equivale a chiedere alla Cassazione di effettuare un nuovo esame del merito della vicenda, attività che le è preclusa. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile, ma solo di verificare che sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
Richiamando una consolidata giurisprudenza (tra cui la sentenza delle Sezioni Unite “Jakani” del 2000), i giudici hanno sottolineato che non è possibile saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, era esente da vizi logici e aveva risposto adeguatamente alle doglianze già sollevate in appello, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato e la presenza delle aggravanti.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza riafferma con chiarezza la natura e la funzione della Corte di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto (violazione di legge) o di palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti, proponendo semplicemente una propria ricostruzione, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve essere mirata e tecnica, pena l’immediato rigetto del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, proponendo una lettura alternativa a quella dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo?
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge (giudizio di legittimità). Controlla che le sentenze dei gradi inferiori non contengano errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12811 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina nonché della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, prospettando – mediante censure in punto di fatto – un’alternativa lettura delle fonti probatorie, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid