Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. In particolare, quando un ricorso contesta la valutazione del giudice sul trattamento punitivo, la sua ammissibilità è soggetta a limiti rigorosi. Il caso in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile per motivi che attengono alla discrezionalità del giudice di merito e alla funzione della Corte di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di impugnazione era un presunto ‘vizio motivazionale’ della sentenza di secondo grado. Nello specifico, il ricorrente lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale. Secondo la difesa, la motivazione fornita dalla Corte territoriale era insufficiente e illogica.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che traccia una netta linea di demarcazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici supremi hanno sottolineato che le censure relative al trattamento punitivo, come la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, non possono essere fatte valere in Cassazione se la Corte d’Appello ha fornito una motivazione che sia ‘sufficiente e non illogica’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio, dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. La sede di legittimità serve a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, i giudici di Cassazione hanno constatato che la sentenza d’appello (in particolare nelle pagine 5 e 6, come citato) aveva preso in esame le argomentazioni difensive e aveva fornito una giustificazione adeguata e razionale per la sua decisione sulla pena. Pertanto, tentare di rimettere in discussione tale valutazione si traduce in un motivo di ricorso non consentito dalla legge. Di conseguenza, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la pena inflitta. È necessario dimostrare un vero e proprio errore di diritto o un vizio di motivazione che sia palesemente illogico o totalmente assente, non una semplice ‘non condivisibilità’ della valutazione del giudice di merito. La decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso che attacchino la violazione di norme di legge e non che mirino a ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. In caso contrario, il rischio concreto è non solo di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna economica per aver intrapreso un’azione giudiziaria inammissibile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione sul trattamento punitivo (la mancata concessione di attenuanti) con un motivo, il vizio di motivazione, che non è ammesso in sede di legittimità quando la decisione del giudice precedente è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per le loro decisioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il on igliere Estensore