Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 14577 del 2024, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso, relativo a una condanna per furto e indebito utilizzo di una carta bancomat, diventa l’occasione per ribadire un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per furto e per aver utilizzato illecitamente una carta bancomat sottratta, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era il cosiddetto “vizio di motivazione”. Secondo la difesa, la Corte d’Appello di Trieste non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione, affermando la responsabilità penale dell’imputato sulla base di un’analisi illogica delle risultanze processuali.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e legale del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non era consentito dalla legge, poiché si traduceva in una richiesta, neppure troppo velata, di una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni: i Limiti invalicabili del Vizio di Motivazione
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quello del giudice di legittimità (Corte di Cassazione). La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può:
1. Sovrapporre la propria valutazione dei fatti: La Cassazione non può sostituire il proprio giudizio sulle prove (testimonianze, documenti, etc.) a quello dei giudici che hanno materialmente condotto il processo.
2. Saggiare la tenuta logica con modelli esterni: Non è consentito confrontare il ragionamento del giudice di merito con altri possibili modelli di ragionamento per valutarne la solidità. Il controllo si limita a verificare che la motivazione esista, che non sia palesemente illogica o contraddittoria in sé.
La Corte ha evidenziato che i giudici d’appello avevano già risposto alle stesse obiezioni, fornendo una motivazione esente da vizi logici e spiegando in modo chiaro le ragioni del loro convincimento. La condanna si basava su argomenti giuridici corretti applicati ai fatti accertati nel processo. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità si è scontrato con la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che i motivi del ricorso si concentrino su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente carente o contraddittoria, e non su un disaccordo riguardo all’interpretazione delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha sollevato un vero vizio di legge, ma ha chiesto una nuova valutazione delle prove e della logica della sentenza, un’attività che non rientra nei poteri della Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione del diritto.
Cosa significa che la Cassazione non può ‘sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se è più giusta una conclusione diversa da quella a cui sono arrivati i giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è solo verificare che il ragionamento dei giudici precedenti sia logico e rispettoso della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato ad Arona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d’appello di Trieste
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati di furto e indebito utilizzo di una carta bancomat, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicital:o le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati contestati e della dichiarazione di responsabilità dell’imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.