Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Ministero presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Venosa il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2024 emessa dal Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, nell’interesse di NOME e NOME COGNOME
NOME, di NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato l’appello cautelare proposto dal AVV_NOTAIO Ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME e NOME COGNOME e degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME emesso in data 5 settembre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza, in relazione ai delitti loro contestati di cui agl artt. 61 n. 2, 368, 371-ter, 479, cod. pen. (capo a) e di cui all’art. 378 cod. pen. (capo b) per il solo COGNOME.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella qualità di difensore di NOME e NOME COGNOME, e su istigazione degli stessi, al fine di far conseguire ai predetti l’impunità dal delitto di lesioni gravi commesse in data 27 e 28 luglio 2023 a Lavello in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, si sarebbe adoperato a denunciarli, pur sapendoli innocenti, e a indurre NOME COGNOME a rendere la falsa dichiarazione di aver assistito all’episodio e a redigere il verbale di tali dichiarazioni, depositato quale atto di indagine difensiva; fat commessi a Lavello, tra agosto e settembre del 2022.
I COGNOME, dunque, avrebbero concordato con il proprio difensore, l’AVV_NOTAIO COGNOME, la redazione di un falso referto, nel quale gli stessi sarebbero risultati, a propria volta, vittima di lesioni, nonché di una falsa denuncia nei confronti delle persone offese (COGNOME, COGNOME e COGNOME), ingiustamente accusate di aver dato inizio all’aggressione da cui sarebbero scaturire le lesioni; il COGNOME, inoltre, avrebbe falsamente testimoniato al difensore di aver assistito all’inizio della colluttazione, fornendo una versione coincidente con quella dei COGNOME.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, pur ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei delitti di calunnia e di falsi ideologica contestati, tratti dalle conversazioni del COGNOME con il COGNOME e di NOME COGNOME con il COGNOME, non ha, tuttavia, ravvisato le esigenze cautelari.
1.2. Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto insussistenti anche i gravi indizi di colpevolezza, in quanto il COGNOME si sarebbe limitato a prestare la propria doverosa attività di assistenza legale in favore dei COGNOME, senza commettere alcun reato.
Non sarebbe ravvisabile alcuna falsità dei referti e nessun medico sarebbe
stato indagato per tale condotta; nessun contatto, peraltro, era emerso tra il COGNOME e i sanitari che avevano redatto i referti in favore dei COGNOME.
Il COGNOME, peraltro, si era limitato a consigliare i propri assistiti di recar al pronto soccorso, a fronte delle lesioni riferite, e, di seguito, a raccogliere denuncia dei propri assistiti e a trascriverla, secondo le loro indicazioni, in quanto non aveva dubbi di dubitare del loro racconto; parimenti, il COGNOME si era limitato a raccogliere le dichiarazioni rese dal COGNOME nell’ambito delle investigazioni difensive svolte in relazione alle lesioni contestate al COGNOME, senza predisporre o concordare il contenuto di tali dichiarazioni.
Insussistenti, ad avviso del Tribunale, sarebbe, inoltre, il pericolo di reiterazione del reato, in quanto i fatti contestati risalgono ai mesi di agostosettembre del 2022 e non risultano fatti nuovi analoghi commessi dagli indagati.
Il COGNOME e il COGNOME sono, peraltro, incensurati e privi di carichi pendenti e i COGNOME, che hanno precedenti per reati legati al patrimonio, sono stati già condannati per le lesioni contestate e hanno concluso un accordo transattivo con le parti civili, che stanno risarcendo.
Il AVV_NOTAIO Ministero del Tribunale di Potenza ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il AVV_NOTAIO ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 103, comma 6, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
Il Tribunale di Potenza avrebbe, infatti, ritenuto inutilizzabili le intercettazio il difensore e gli altri indagati, in quanto espressione del diritto costituzionalment riconosciuto di difesa; tali conversazioni, tuttavia, sarebbero utilizzabili, ai sensi dell’art. 103, comma 5, cod. proc. pen., in quanto vero e proprio «corpo del reato».
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe, peraltro, contraddittoria, in quanto il Tribunale dapprima avrebbe dichiarato tali conversazioni inutilizzabili e, di seguito, le avrebbe esaminate nel merito, ritenendole irrilevanti.
2.2. Con il secondo motivo il AVV_NOTAIO Ministero censura la violazione degli artt. 378 e 368 cod. pen., in quanto il COGNOME, nonostante fosse a Cerignola durante l’episodio delle lesioni, avrebbe dichiarato falsamente, su istigazione dei COGNOME, di aver assistito all’episodio e il COGNOME avrebbe raccolto tali dichiarazioni, sapendo che erano state concordate nel contenuto; i COGNOME, dunque, avrebbero posto in essere una condotta complessivamente volta a conseguire l’impunità, determinando, con l’ausilio, del COGNOME, un grave sviamento della giustizia.
Il Tribunale di Potenza avrebbe interpretato i fatti in modo illogico e contraddittorio, parcellizzando i singoli indizi, e avrebbe obliterato che l’esercizi del diritto di difesa non giustifica la formulazione di accuse calunniose.
Con memoria depositata in data 15 aprile 2024, l’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Rileva il difensore che, ancorché il Tribunale abbia escluso sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari, il ricorrente ha proposto censure solo in relazione alla gravità indiziaria, senza prospettare elementi idonei a suffragare l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (e cita in proposito Sez. 2, n. 34934 del 16.08.2023), nella specie, peraltro, relative ad una vicenda avvenuta due anni prima.
Infondato sarebbe, inoltre, il primo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale ha esaminato le chat tra gli indagati e ne ha escluso la rilevanza.
Il secondo motivo di ricorso, inoltre, esulerebbe dalla cognizione della Corte di cassazione, risolvendosi in una diversa prospettazione delle risultanze delle indagini.
In data 29 aprile 2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato una seconda memoria, rilevando che nell’originaria richiesta di misura cautelare il AVV_NOTAIO Ministero ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio e, invece, nell’appello ha allegato l’esistenza del solo pericolo di recidiva; a tal discrasia conseguirebbe l’inammissibilità dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge processuale.
Con il primo motivo il AVV_NOTAIO ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 103, comma 6, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto il Tribunale di Potenza avrebbe ritenuto inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra l’AVV_NOTAIO COGNOME e gli altri indagati, ancorché le stesse costituissero «corpo del reato».
3. Il motivo è inammissibile.
Nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, il pubblico ministero deduca l’utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza decisiva dell’eventuale utilizzazione del predetto elemento ai fini dell’accoglimento della misura cautelare del quale si invoca l’applicazione, secondo la logica della c.d. “prova di resistenza”,
in quanto tale elemento di prova è irrilevante e ininfluente se, nonostante la sua considerazione, non sia idoneo a disarticolare la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha dapprima dichiarato inutilizzabili le conversazioni del 27 luglio 2022 intercettate tra il COGNOME e NOME COGNOME, in quanto le stesse costituiscono espressione del diritto di difesa.
Nel successivo sviluppo della motivazione, tuttavia, il Tribunale ha esaminato le chat nel merito e ne ha escluso la rilevanza penale, anche considerando il loro contenuto.
Il vizio di inosservanza della legge processuale denunciato dal AVV_NOTAIO Ministero ricorrente, dunque, non ha assunto alcuna valenza decisiva ai fini del rigetto della misura cautelare richiesta e, pertanto, non può essere esaminato in questa sede per carenza di interesse.
Parimenti la motivazione non è contraddittoria, in quanto il Tribunale ha ritenuto, in tal modo, a mezzo di una duplice e successiva argomentazione, di ulteriormente dimostrare l’insussistenza degli illeciti penali contestati dalla pubblica accusa.
Con il secondo motivo il AVV_NOTAIO Ministero censura la violazione degli artt. 378 e 368 cod. pen. nella ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale di Potenza.
Il motivo è inammissibile, in quanto il AVV_NOTAIO Ministero ricorrente si è limitato a riproporre la propria ipotesi ricostruttiva, confutando in fatto motivazione del Tribunale, senza dimostrare vizi logici della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Le censura prospettate dal ricorrente non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, bensì con le prove esaminate dal Tribunale, sollecitandone una diversa lettura.
Tali censure, dunque, esulano dall’ambito del sindacato di legittimità sulle ordinanze adottate in materia cautelare personale ai sensi dall’art. 311 cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2024.