Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22/02/2024 dal Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, dottAVV_NOTAIO, ch ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensdre dell’indaga che ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME, ritenut gravemente indiziato per i delitti di cui agli artt. 74 – 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (capi 11- 12).
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo con ci deduce, da una parte, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari, e, dall’altra, indirettamente, la legittimità del giudizio di g indizia ria.
Si sostiene di aver prodotto documentazione, avente ad oggetto i alcune sentenza menzionate dal Giudice per le indagini preliminari, finalizzata a compribvare l’estraneità del ricorrente a quei fatti; l’indagato sarebbe stato evocato erroneamente nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale fatto riferimento al “riCorrente” laddove invece gli elementi indiziari si sarebbero riferiti ad altro soggetto (si fa riferimen particolare, all’episodio, valorizzato in chiave accusatoria, secondo cui l’indagato in un occasione si sarebbe recato a Tortorici con la propria autovettura e si segnala come COGNOME, sprovvisto di patente, non avrebbe mai posseduto una “propria” autovettura).
Le conversazioni indicate dal Tribunale, si aggiunge, non proverebbero il rapporto di vicinanza tra COGNOME e COGNOME, figura con ruolo apic* all’interno del sodalizio e, dunque, nella specie, mancherebbero gli elementi volti a comprovare la partecipazione al sodalizio dell’indagato e la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso.
Sotto altro profilo, si contesta anche la sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto anche della risalenza dei precedenti penali, il più recente dei quali sarebbe del 2013.
E’ pervenuta una memoria nell’interesse del ricorrente, in cui, in replica all conclusioni del AVV_NOTAIO generale, sono stati ripresi e ulteriorme n te sviluppati gli argomenti posti a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale, con una motivazione puntuale ed esente da illogicità manifeste, ha descritto e chiarito:
la struttura, i ruoli, i comportamenti soggettivi dell’associazione finalizzata traffico di sostanze stupefacenti per cui si procede;
i molteplici rapporti illeciti tra il ricorrente e NOME COGNOME e il ruo di assoluta preminenza rivestito da quest’ultimo nell’ambito del sodal zio finalizzato a traffico di sostanze stupefacenti;
le risultanze investigative comprovanti come COGNOME, Con l’autovettura condotta dal suo amico COGNOME NOME, avesse raggiunto Tortoric , scortato da due ulteriori autovetture, e avesse incontrato COGNOME;
il senso e la portata illecita dell’incontro in questione dell’Il gènnaio 2020, aveva ad oggetto una rilevante quantità di sostanza stupefacente;
come i rapporti illeciti tra l’indagato e RAGIONE_SOCIALE avessero avuto origine comunque prima dei fatti del gennaio 20120;
i successivi rapporti illeciti dell’agosto del 2020, documentati dalla miscrospi instaurata all’interno dell’autovettura di COGNOME COGNOME, che, nel a occasione, ha osservato il Tribunale, cedette sostanza stupefacente all’odierno ricorrente (cfr. pagg. 19 e 20 ordinanza impugnata);
quanto alle esigenze cautelari, come non siano emersi elementi per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. essendo il non breve lasso di tempo trascorso tra la commissione déi fatti per cui si procede e l’emissione del titolo cautelare sostanzialmente sterilizzati, da una parte, dai precedenti – anche specifici – da cui è attinto il ricorrente, e, dall’altra, dalle u risultanze investigative comprovanti – ancora nel 2024 – il persistentè coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche relative alla criminalità organizzata avente ad oggetto traffico di sostanze stupefacenti.
Dunque, un giudizio formulato, da un Iato, quanto alla gravità indiziarla sulla base delle modalità delle condotte, dal loro carattere seriale e ripetitivo, del pieno inserime in una struttura che prevedeva ripartizione di compiti e corresponsione di stipendi, e, dall’altro, quanto alle sussistenti esigenze cautelari, sul mancato superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con l motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a dedurre considerazioni generiche sostanzialmente volte a sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze fattuali.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l’ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto pos fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottti dal giudic merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché asserti lVamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa s in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelar personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelar ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è duhque rilevabile i Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultnte dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruZione di fat l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanz concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le cénsure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggoho ogni richies Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto pLintuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondan dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si’contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di spec e, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024
Il Conjgflere estensore
Il Presidente