Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria – sez. riesame misure cautelari.
Preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies d d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame misure cautelari, decidendo all’esito giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della propria precedente decisione, disposto dal sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 43797 del 2023, ha confermato l’applicazione a COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui al capo 29) delle imputazioni provvisorie (estorsione aggravata).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., carenza del necessario quadro indiziario della partecipazione del ricorrente al reato provvisoriamen ipotizzato (che non sarebbe confermata dalle acquisite intercettazioni, all’uopo erroneamen valorizzate).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della prescritta specificità (in meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale in forza argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta), e comunque, n consentiti.
Il Tribunale (colmando l’assoluto deficit motivazionale che aveva portato all’annullamen della propria precedente pronuncia) ha argomentato la contestata conferma dell’ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. relativamente al reato di cui al capo 29) valorizzando qua emergente dalle plurime intercettazioni di conversazioni eseguite in corso d’indagine prelimina (tre quelle di più immediato rilievo, nella ricostruzione del Tribunale).
1.1. A fronte di tale quadro, il ricorrente in concreto si limita a proporre propone una l alternativa delle valorizzate intercettazioni, non consentita in sede di legittimità in documentati travisamenti o comunque di interpretazioni manifestamente illogiche od irragionevoli delle conversazioni captate come riportate in atti.
1.1.1. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 01) ha, in proposito, già chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche, cos questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motiv con cui esse sono recepite.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
2.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle s processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause de dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.2. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 15 marzo 2024
NOME COGNOME