Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’esito di un processo penale può spesso dipendere dalla corretta impostazione delle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso e sulle ragioni che possono condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce, ancora una volta, la natura del giudizio di legittimità e le condizioni per la concessione delle attenuanti generiche, temi cruciali per chiunque operi nel diritto penale.
I Fatti del Caso: L’Appello alla Suprema Corte
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava tre distinti motivi di doglianza. I primi due contestavano la valutazione della sua responsabilità penale, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. Il terzo motivo, invece, si concentrava sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e ingiusto, soprattutto per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Dichiarato il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti tutti infondati, giungendo a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorsi inammissibili proposti con colpa.
Le Motivazioni della Cassazione
L’ordinanza della Corte è particolarmente interessante per le motivazioni che sorreggono la decisione, le quali ribadiscono alcuni principi fondamentali del processo penale.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e il ricorso inammissibile
La Corte ha innanzitutto chiarito perché i primi due motivi, relativi alla responsabilità dell’imputato, non potevano essere accolti. Essi, infatti, non denunciavano reali violazioni di legge, ma si risolvevano in “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, un compito che non le spetta. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un “terzo grado di merito”. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle precedenti istanze, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Per questo motivo, tentare di ottenere una rilettura degli elementi di prova costituisce una strategia processuale destinata a sfociare in un ricorso inammissibile.
La Motivazione sulla Pena e le Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, riguardante la sanzione, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva confermato la pena inflitta in primo grado, mantenendola al “minimo edittale”, cioè al livello più basso previsto dalla legge per quel reato. In questi casi, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato riguardo alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): a seguito delle modifiche legislative, la sola “incensuratezza” (cioè l’assenza di precedenti penali) non è più sufficiente per ottenerne la concessione. È necessario che emergano elementi o circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente motivato il diniego proprio sull’assenza di tali elementi positivi, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che un ricorso per cassazione deve essere attentamente calibrato sui vizi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La seconda è che la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da elementi concreti e positivi che vadano oltre la semplice assenza di precedenti penali. Ignorare questi principi significa non solo vedere il proprio ricorso respinto, ma anche incorrere in sanzioni economiche che ne aggravano le conseguenze.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte ha ribadito che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non rivalutare i fatti o le prove. Le lamentele su come sono state interpretate le risultanze processuali sono considerate doglianze di fatto e rendono il ricorso inammissibile.
Perché la Corte ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito perché la pena era già stata fissata al minimo previsto dalla legge. Inoltre, ha ricordato che la sola assenza di precedenti penali (incensuratezza) non è sufficiente per la concessione delle attenuanti, essendo necessaria la presenza di elementi positivi che, nel caso specifico, non erano stati individuati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame del ricorso nel merito. Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata e, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MODICA il 17/08/1970
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sw de legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a pnb una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legit non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusior e giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risu processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i9 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n :!5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e iver parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e nn 1 zio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territolale ha confermato l’entità della pena irrogata dal primo giudice e mantenuta nel 11 . inimo edittale, ritenendola congrua ed adeguata al fatto, denegando l’applicaziolv d circostanze attenuanti generiche per assenza di motivi positivi a tal fine.
Va ricordato che quando la pena venga irrogata in misura prossima al winimo edittale l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elemenb all’art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 25546 Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536) e che costituisce principio consolidati) in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62- b operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 lug 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più il da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Gi ,nl merito si limiti a dar conto – come avvenuto nella specie – di avere it l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.4407 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr e id
Così deciso, 14/03/2025