Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per definire rapidamente un procedimento penale. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone precisi limiti alle successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi incompatibili con il consenso prestato dall’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Tale sentenza aveva ratificato un accordo di patteggiamento per una violazione dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, una norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti. L’imputato, nonostante avesse acconsentito all’accordo, ha successivamente deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta omessa motivazione sia sul punto della sua responsabilità penale sia sulla determinazione della pena.
Il Ricorso Inammissibile e la Logica del Patteggiamento
La Suprema Corte ha respinto il ricorso con una procedura semplificata (de plano), evidenziandone la manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un principio cardine: chi accetta di patteggiare rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza e accetta la pena concordata. Di conseguenza, non può in un secondo momento sollevare questioni che sono l’esatto opposto di tale accordo.
Il ricorso è stato considerato inammissibile proprio perché le doglianze erano logicamente e giuridicamente incompatibili con il patteggiamento. Sostenere una mancanza di motivazione sulla responsabilità è una contraddizione in termini, poiché è proprio l’accordo tra le parti a definire quel punto, sostituendosi alla valutazione del giudice. Allo stesso modo, contestare la pena concordata è inammissibile, a meno che non si dimostri che essa sia palesemente illegale, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno specificato che il ricorso era stato proposto per ‘motivi non deducibili’, ovvero per ragioni che la legge non consente di far valere in quella sede e dopo quel tipo di accordo. L’avvenuto ‘concordato sanzionatorio’ presuppone il consenso dell’imputato, il quale accetta una determinata qualificazione giuridica del fatto e la relativa pena. Mettere in discussione questi elementi equivale a sconfessare la propria volontà processuale, un comportamento che l’ordinamento non permette.
La Corte ha quindi applicato il suo consolidato orientamento, secondo cui l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è circoscritta a motivi ben precisi, come l’illegalità della pena o vizi del consenso, ma non può mai vertere sul merito della responsabilità o sulla congruità della sanzione liberamente pattuita. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la natura vincolante del patteggiamento e i ristretti margini di impugnazione che ne derivano. La scelta di accedere a questo rito premiale comporta una precisa assunzione di responsabilità e una rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo. La decisione serve da monito sull’importanza di una scelta processuale consapevole e sulle conseguenze economiche che possono derivare da un’impugnazione temeraria, confermando la coerenza del sistema nel tutelare l’efficienza e la definitività degli accordi processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come un vizio nel consenso o l’applicazione di una pena illegale. Non è possibile contestare la valutazione sulla responsabilità o la misura della pena che è stata volontariamente concordata con il Pubblico Ministero.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione rigetta il ricorso con una procedura semplificata e senza udienza pubblica, poiché i motivi presentati sono manifestamente infondati o non consentiti dalla legge, rendendo superflua un’ulteriore discussione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell’ac delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegal dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d. PR. 309/1990;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/05/2024