Ricorso Inammissibile: Quando il Patteggiamento in Appello Blocca la Cassazione
L’esito di un processo penale può spesso dipendere da scelte strategiche, come quella di accedere al “concordato in appello” o patteggiamento. Tuttavia, questa scelta processuale ha conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile ricorrere, confermando che nella maggior parte dei casi l’esito è un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere meglio la portata di questo istituto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato in abitazione, commesso in concorso da più persone. In secondo grado, presso la Corte d’Appello, la difesa dell’imputato optava per la via del concordato sulla pena, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Questo accordo, raggiunto con la Procura, portava a una rideterminazione della sanzione, con la rinuncia da parte dell’imputato ad altri motivi di appello. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva comunque di presentare ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse esaminato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata solo per motivi molto specifici e circoscritti. L’obiettivo della legge è quello di dare stabilità a un accordo liberamente raggiunto tra le parti (imputato e pubblico ministero), evitando che questo possa essere rimesso in discussione per questioni di merito che si considerano superate con la rinuncia ai motivi di appello.
La Corte ha specificato che i motivi ammessi per il ricorso riguardano esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito.
Qualsiasi altra doglianza, inclusa la mancata valutazione di cause di proscioglimento o vizi nella determinazione della pena (a meno che non sia illegale), è considerata inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. I giudici hanno sottolineato come la scelta del concordato in appello comporti una rinuncia implicita a far valere determinate censure. Nel momento in cui l’imputato accetta di accordarsi sulla pena, accetta anche che il processo si concentri solo su quell’aspetto, tralasciando questioni di merito come la valutazione della sua colpevolezza o l’esistenza di cause di non punibilità. Pertanto, lamentare in Cassazione che il giudice d’appello non abbia proceduto d’ufficio a un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è una contraddizione logica e giuridica. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Sez. 2, n. 22002 del 2019) per rafforzare questo orientamento, confermando che le doglianze relative a motivi rinunciati non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato l’unico esito possibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Implica questa Decisione
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione strategica per la difesa penale. Il concordato in appello è uno strumento utile per ottenere una pena certa e spesso più mite, ma il suo prezzo è la rinuncia a quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. La decisione di patteggiare in appello deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché cristallizza la situazione processuale e preclude la possibilità di sollevare questioni di merito dinanzi alla Corte di Cassazione. La pronuncia conferma che il sistema processuale incentiva la definizione concordata delle liti, ma al contempo ne protegge la stabilità, sanzionando con l’inammissibilità i tentativi di rimettere in discussione l’accordo su basi non consentite dalla legge.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento in appello lamentando che il giudice non ha valutato la possibilità di un’assoluzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), non è ammissibile un ricorso basato sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), poiché tali motivi si considerano rinunciati con l’accordo sulla pena.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
fdàto avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Genova per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 2, 625, comma 1, n. 5 e comma 2, in relazione all’art. 61, n. 5, cod. pen. (in Rapallo, il 20/09/21).
Ritenuto che il motivo di ricorso – con cui si lamenta l’omessa motivazione sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente