Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29547 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29547 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a S. Agata di Militello il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Nicosia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 25/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e la declaratoria di inammissibilità di quello di COGNOME NOME;
udito il difensore di NOME AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 luglio 2018, il Tribunale di Enna, per quanto qui di interesse, emetteva le seguenti pronunce: condannava NOME COGNOME per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r) e per una rapina aggravata (capo v); condannava NOME COGNOME per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r), per furto aggravato (capo s) e per porto illegale di armi con matricola abrasa (capo u.
1.1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo infondati gli appelli proposti dagli imputati.
1.2. Con sentenza n.26993/2021 del 29 gennaio 2021, la Prima sezione della Corte di cassazione riteneva parzialmente fondati i ricorsi presentati dagli imputati, annullando con rinvio la sentenza impugnata, per quanto di interesse in questa sede, nei seguenti limiti: nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai capi q) ed r), limitatamente all’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., mentre rigettava nel resto i ricorsi.
1.3. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, confermava per quanto ancora di interesse in questa sede la precedente pronuncia di merito emessa dal Tribunale di Enna.
1.4. Avverso tale seconda sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, gli imputati proponevano ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.
1.5. La Quinta sezione della Corte di cassazione con sentenza n.27437/2023 pronunciata il 28 marzo 2023, tra l’altro, accoglieva i ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME. In particolare, il primo motivo del ricorso del COGNOME e l’unico motivo del ricorso del COGNOME – che erano trattati congiuntamente proponendo essi la medesima questione – venivano ritenuti fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, infatti, aveva chiaramente annullato la sentenza impugnata sul punto relativo alla circostanza dell’aver commesso il fatto in più persone riunite, ritenendo l’aggravante insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Appariva, dunque, palese che la Corte territoriale aveva travalicato i limiti del giudizio di rinvio, pronunciandosi su un punto sul quale era già intervenuta preclusione a seguito della decisione della Corte di Cassazione.
Analogamente il secondo motivo del ricorso del COGNOME era considerato fondato; la Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva ritenuto assorbite le questioni relative al trattamento sanzionatorio (cfr. pagine 35 e 37 della sentenza) e, nell’annullare la sentenza sul punto relativo alla circostanza aggravante, aveva rinviato per un nuovo giudizio proprio “a fini di rideterminazione
del trattamento sanzionatorio”. Al riguardo, veniva ribadito che, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti (Sez. 4, n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044).
Per tali ragioni, quindi, la sentenza impugnata – limitatamente alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (oltre a quella di un altro imputato non ricorrente in questa sede) e ai punti relativi alla sussistenza della circostanza dell’aver commesso il fatto in più persone riunite e al trattamento sanzionatorio veniva annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio tenendo conto dell’avvenuta pronuncia sull’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen.
1.5. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanisetta, giudicando in sede di rinvio a seguito del secondo annullamento, ha – per quanto ancora di interesse in questa sede – rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 2.900 di multa, considerato il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato sub q); con riferimento a NOME COGNOME invece, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena in anni sei e mesi uno di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui alla lettera v) della rubrica.
Avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, pronunciata in sede di rinvio, hanno proposto ricorsi per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo dei rispettivi difensori, insistendo per l’annullamento della stessa.
NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO, affida il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 629 cod. pen. e 129 del codice di rito ed il vizio motivazionale in ragione della omessa indicazione, da parte della Corte territoriale, delle ragioni in forza delle quali non era possibile emettere sentenza di proscioglimento nei suoi confronti.
NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, affida la propria impugnazione ad un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. ed il relativo di motivazione illogica rispetto al mancato
riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua posizione fosse perfettamente sovrapponibile a quella di altri coimputati ai quali dette circostanze sono state, invece, concesse.
La Procura generale ha provveduto al tempestivo deposito di memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME ed il rigetto di quello del COGNOME.
Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Invero, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello’ ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effet devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018′ Rv. 272853; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).
Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previs dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
1.2. Orbene, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione l’imputato denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; l’impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.1. Al riguardo deve ricordarsi il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063 – 02).
Nel caso in esame, come si evince dalla sopra indicata sentenza rescindente pronunciata dalla Quinta sezione di questa Corte, la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello di Caltanissetta non era stata oggetto di ricorso per cassazione, di talché su tale profilo deve ritenersi ormai formato il giudicato interno con tutte le conseguenti preclusioni. A ciò deve aggiungersi che il difensore del COGNOME in sede di conclusioni non aveva comunque insistito per il riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi limitato a chiedere il minimo della pena e l’aumento per la continuazione in misura contenuta (cfr. verbale di udienza del 25 ottobre 2023).
2.2. In ogni caso, va ricordato il condivisibile principio secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio con il richiamo ai principi fissati dall’art. 133 cod. pen (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 – 01).
Ciò posto la sentenza impugnata ha confermato, senza incorrere in vizi logici, la relativa statuizione del primo giudice (cfr. pag. 532 della sentenza del Tribunale di Enna) che aveva dato risalto alla concreta gravità dei fatti (posti in essere con scaltra capacità criminale), alla personalità dell’imputato ed alla assenza di positivi elementi valutabili al riguardo. Infine non può assumere rilievo, ai fini che qui interessano, l’avvenuta concessione delle citate attenuanti ad altri imputati essendo la stessa legata ad aspetti di carattere oggettivo e soggettivo non estensibili in via automatica ai concorrenti nel reato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congru di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di col nella presentazione delle impugnazioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.