Ricorso inammissibile: limiti del giudizio in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 40874 del 2023, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile rappresenti un ostacolo insormontabile per chi cerca una terza revisione del merito di un processo. Questo provvedimento è un importante promemoria sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze per chi presenta motivi di ricorso non consentiti dalla legge.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Firenze, presentava ricorso per Cassazione contro la sentenza. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. La richiesta di una nuova perizia tossicologica, già rigettata nei gradi precedenti, per accertare la composizione della sostanza stupefacente.
2. L’eccezione, sollevata per la prima volta in Cassazione, di inutilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone.
3. La contestazione sulla valutazione delle circostanze generiche, ritenuta insufficientemente motivata.
La difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere una rivalutazione delle prove, ma si è scontrata con i rigidi paletti procedurali che governano il giudizio di fronte alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare, stabilendo che i motivi proposti non erano ammissibili in quella sede. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, spiegando perché ciascuno di essi fosse inammissibile. Questa analisi è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La riproposizione di istanze già respinte
La richiesta di rinnovare l’istruttoria attraverso una nuova perizia è stata considerata una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta per non disporre un nuovo accertamento, basandosi su una consulenza tecnica già agli atti e non contestata specificamente dalla difesa. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in Cassazione è un errore che porta a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Le nuove eccezioni in sede di legittimità
La difesa ha lamentato per la prima volta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone, in presunta violazione degli articoli 62, 63 e 350 del codice di procedura penale. La Corte ha bocciato questo motivo perché non è consentito introdurre nuove questioni procedurali direttamente in Cassazione. Inoltre, la difesa non ha nemmeno dimostrato perché questa singola testimonianza sarebbe stata decisiva per la condanna, a fronte di un compendio probatorio più ampio e variegato.
Terzo Motivo: La critica alla valutazione di merito
Anche la contestazione sulle circostanze generiche è stata giudicata inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito su aspetti come le circostanze attenuanti è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia sorretta da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, rendendo la critica della difesa un mero tentativo di ottenere una diversa valutazione dei fatti.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio in Cassazione: non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Un ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di utilizzare questa sede per ridiscutere i fatti, le prove o le valutazioni già operate dai giudici dei gradi precedenti. Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso per Cassazione deve essere fondato esclusivamente su vizi di legge o su difetti di motivazione evidenti e logici, non sulla speranza di convincere la Suprema Corte a una lettura alternativa del materiale probatorio. In caso contrario, il risultato sarà solo un’ulteriore condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere una nuova perizia per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha specificato che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, come una nuova perizia, è inammissibile se si limita a riproporre argomenti già respinti nei gradi di merito senza contestare con specificità gli elementi già acquisiti.
Si può sollevare l’inutilizzabilità di una testimonianza per la prima volta in Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, sollevare un’eccezione di inutilizzabilità per la prima volta in sede di legittimità è un motivo di inammissibilità. Inoltre, è necessario dimostrare la decisività di tale prova ai fini della condanna.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito delle questioni. La conseguenza, come stabilito dall’art. 616 cod. proc. pen., è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40874 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40874 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dalla dif quale è stata ribadita l’ammissibilità dei motivi di doglianza;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si ribadiscono ragioni di doglianza tutte prospettate innanzi a merito, disattese con argomentazioni all’evidenza puntali rispetto alle sollecitazio lineari rispetto al portato complessivo delle emergenze istruttorie, oltre che gi corrette, ( argomentazioni) dirette a giustificare la chiesta rinnovazione istrutto perizia tossicologica) a fronte della natura generica del rilievo difensivo che n l’adozione ( per la presenza in atti di un accertamento tecnico reso in sede di disvelava la percentuale di principio attivi connotante la sostanza ascritta alla dell’imputato, non contrastato con la dovuta specificità), nonché volte a ricostruire logica non manifestamente incongrua, le emergenze acquisite superando i rilievi d vanamente replicati in questa sede, alla luce di una complessiva e non frazionata compendio probatorio, destinato, peraltro, ad offrire un quadro coerente alla configu fatto privilegiata, correttamente non ricondotta all’ipotesi di cui al quinto comma sulle modalità e le circostanze dell’azione delittuosa riscontrata lette alla luce dato qualitativo e quantitativo della sostanza oggetto della regiudicanda;
con il secondo motivo si adduce per la prima volta l’inutilizzabilità delle dich teste COGNOMECOGNOME escusso in asserita violazione degli artt. 63, 62 e 350 cpp, d comunque deve ritenersi inammissibile perché resa senza tuttavia indicare la deci portato di tali propalazioni rispetto al complessivo insieme di elementi probatori, de fonti, comunque posti dai giudici del merito a fondamento del convincimento con dall’impugnazione;
con l’ultimo motivo si contesta il giudizio sulle generiche che, di contro, risul sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittim rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.