Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3107 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3107 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di doglianza, con cui si contesta il decisum del giudice di merito laddove consideri sussistente l’elemento soggettivo del delitt cui all’art. 640 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla questa sede, poiché, reiterando profili di censura già dedotti in appello adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, esso risulta, i teso a censurare una decisione ritenuta errata in virtù del risultato probator sono approdati i giudici di merito, prospettando così una diversa lettura e rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, es questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esis un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della risponde della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/200 Petrella, Rv. 226074);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 della sente impugnata, ove la Corte dettagliatamente spiega le ragioni per cui l’in dinamica fattuale, descritta dalla persona offesa e non smentita in f dall’imputato, debba considerarsi univocamente indicativa della mala fede con c l’odierno ricorrente avrebbe agito sin dall’inizio delle trattative con la facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazio responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ed altresì manifestamente infondato in virtù del consolidato indirizzo di questa Co secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanz segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 de 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
reputato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base dell’esclusione del beneficio ex art 131 -bis cod. pen., non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi d motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
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che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) non presenta alc vizio riconducibile alla nozione delineata nel!’ art. 606, comma 1, lett. e) co pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.