Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti alla Rivalutazione delle Prove
Con l’ordinanza n. 22148 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che mette in luce i rigorosi paletti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere perché non ogni contestazione possa essere esaminata nel merito dalla Suprema Corte, specialmente quando si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti o si critica genericamente l’operato dei giudici dei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due principali contestazioni: la prima riguardava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, mentre la seconda si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha articolato il suo appello alla Suprema Corte su due fronti:
1. Critica alla Motivazione sulla Responsabilità: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove a suo carico. Tuttavia, il suo ricorso tendeva a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e a suggerire criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito.
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche: Il secondo motivo lamentava che la Corte territoriale non avesse concesso le attenuanti generiche, ritenendo la decisione ingiustificata.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. L’analisi della Corte è stata netta e si è concentrata sulla natura stessa del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti.
Sulla Genericità del Primo Motivo
La Corte ha stabilito che il primo motivo era privo di “concreta specificità”. In pratica, il ricorrente non aveva individuato vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, ma si era limitato a contestare l’esito della valutazione probatoria. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare le prove, ma solo di verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non contraddittoria. Proporre una “alternativa ricostruzione dei fatti” è un’attività preclusa in sede di legittimità.
La Discrezionalità nel Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito ha esercitato correttamente la propria discrezionalità nel negare le attenuanti generiche. Non è necessario, secondo la costante giurisprudenza, che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che hanno esaminato il caso nei gradi precedenti. Il ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, non semplicemente un disaccordo con la decisione presa. Per quanto riguarda le attenuanti, la loro concessione è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che rispettino i limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce che per avere successo in Cassazione non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello, ma è necessario dimostrare in modo specifico e puntuale l’esistenza di vizi che ne inficiano la validità giuridica o la coerenza logica.
Perché il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché era privo di concreta specificità e tendeva a prefigurare una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non sono consentite nel giudizio di Cassazione.
Per quale ragione la Corte ha respinto il motivo sulle attenuanti generiche?
La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, affermando che il giudice di merito ha esercitato correttamente la sua discrezionalità. Per negare le attenuanti, è sufficiente motivare basandosi su elementi negativi decisivi o sull’assenza di elementi positivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.