Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione non è una semplice formalità, ma un’azione che richiede il rispetto di precise regole tecniche. La recente ordinanza n. 8395/2024 della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando queste regole non vengono seguite, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso, originato da una condanna per guida in stato di ebbrezza, diventa una lezione fondamentale sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un appello mal fondato.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha inizio con la condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Vicenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, nella sua forma più grave (art. 186, comma 2, lett. c del Codice della Strada). La sentenza viene successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
Non rassegnato, l’imputato decide di portare il caso fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per Cassazione. La sua difesa si basa su un unico motivo: la presunta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello in merito alla sua responsabilità penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni difensive. La Corte ha ritenuto che il motivo sollevato non fosse consentito in sede di legittimità. I giudici hanno evidenziato come le censure dell’imputato non fossero altro che la riproposizione di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte territoriale. In sostanza, il ricorrente ha cercato di ottenere dalla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo netto e conciso le ragioni della sua decisione. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, le argomentazioni presentate erano costituite da ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente non ha contestato un errore nell’applicazione della legge, ma ha criticato il modo in cui i giudici di merito hanno valutato le prove e ricostruito i fatti. Questo tipo di critica è precluso nel giudizio di Cassazione, che ha il solo compito di verificare la corretta osservanza e interpretazione della legge.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già esaminati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, senza che il ricorrente articolasse uno ‘specifico confronto’ con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza d’appello. Di fronte a questa inerzia argomentativa, la declaratoria di inammissibilità è diventata una conseguenza inevitabile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione che siano evidenti e decisivi. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni fattuali respinte in appello equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di risorse giudiziarie e un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. La decisione serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte è riservato a questioni di diritto serie e ben argomentate, non a tentativi di rimettere in discussione la valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (errori di diritto), si limitava a riproporre critiche sulla valutazione dei fatti (doglianze in punto di fatto) già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a copiare e incollare le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio precedente, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni giuridiche della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come nel caso di specie, fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigral’e indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), commi 2 -bis e 2 -sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell’imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere manifestamente infondato e costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il President,-