Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VOGHERA il 17/06/1969
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria depositata in data 10/07/2025;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di cui all’art. 635, comma secondo, cod. pen. e travisamento della prova non è consentito in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, da pag. 16 a 19 della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla testimonianza di COGNOME NOME quale testimone oculare della condotta di danneggiamento);
che con riferimento al caso di specie, i giudici di primo e di secondo grado, in senso conforme tra loro, con un apparato motivazionale avulso da illogicità e incongruenze, hanno evidenziato gli elementi sintomatici della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo (pag. 18 con particolare riferimento al tema del movente), sicché l’argomentazione difensiva si risolve all’evidenza nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), in presenza di motivazione logica ed argomentata, del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, pagg. 19 e 20 dove si è richiamata la aspecificità del motivo anche in sede di appello e il portato risolutivo delle dichiarazioni testimoniali, con particolare riferimento a Daglia, oltre al riscontro rappresentato dalla documentazione medica acquisita) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
che la memoria del 10/07/2025 è tardiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.