Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38000 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38000 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Firenze, provvedendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte Sez. 6, n. 10615 del 30 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto del 26 ottobre 2021, ha proceduto alla rideterminazione della pena, previa esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 80, secondo comma, d.p.r. 309/90.
NOME
Con due motivi incentrati su vizi motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, si deduce, da un lato, la carenza assoluta di motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoria ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e, dall’altro, la manifesta illogicità in relazione all’applicazione della misura sicurezza della libertà vigilata.
Con memoria inviata per mail, l’AVV_NOTAIO ha replicato alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti.
Il primo, perché non considera che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sottratto al giudizio di questa Corte quando si esprima in una motivazione che sia non contraddittoria ed immune da illogicità manifeste. Nel caso concreto, la deduzione difensiva evoca una “carenza assoluta di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche” smentita dalla pagina 8 della sentenza, ove si legge che lo scostamento della pena base dal minimo è giustificato dall’ingente quantitativo dello stupefacente commerciato mentre il diniego delle attenuanti generiche trova spiegazione nella prossimità e nei contatti avuti con il fornitore all’ingrosso, indice evidentemente di consolidata affidabilità criminale, nonché negli ingentissimi quantitativi di stupefacente di cocaina pura.
Pertanto, le argomentazioni difensive, oltre che non consentite, sono anche prive di correlazione con la motivazione della Corte complessivamente considerata, che viene, di fatto, trascurata. Tale rilievo porta al vizio di aspecifici che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità del motivo, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Il secondo motivo (sull’applicazione della misura di sicurezza), n consentito, perché esula dal perimetro del rinvio definito dalla sentenza rescindente, rispetto al quale, ogni ulteriore questione deve intendersi coperta dal giudicato.
A leggere la sentenza rescindente, infatti, si rileva che il primo ricorso per Cassazione, avverso l’originaria sentenza di appello, menziona tre motivi di ricorso che non riguardavano la doglianza sulla applicazione della misura di sicurezza.
In particolare, per come riportato nella sentenza della Sesta Sezione, il primo motivo deduce “violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nel ricostruire la condotta di COGNOME“, “Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione in relazione al reato di favoreggiamento” mentre “Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. nel disconoscere apoditticamente le circostanze attenuanti”. Nessun riferimento quindi alla misura di sicurezza: tale punto della decisione della Corte d’appello non era stato contestato con il ricorso in Cassazione (il primo), nemmeno in via subordinata, e non può considerarsi devoluto né assorbito o implicito in altro motivo di ricorso.
Conseguentemente, la sentenza rescindente ha definito l’oggetto del giudizio di rinvio con le seguenti parole: “Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto”, rimettendo – come si legge in motivazione, pg. 4 – la valutazione in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla Corte d’appello “poiché la determinazione della pena dovrà essere, eventualmente, riconsiderata all’esito della valutazione sulla sussistenza dell’aggravante della quale sub 3 (cioè quella ex art. 80 d.p.r. 309/90, n.d.r.)”. Ciò non può riguardare anche la misura di sicurezza, non devoluta con il precedente ricorso, che non poteva essere oggetto del rinvio né può ‘rivivere’ in questa sede.
In ogni caso, la doglianza sarebbe manifestamente infondata, alla luce della motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha dato puntualmente conto della pericolosità sociale dell’imputato congruamente argomentata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente