Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4589 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4589 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato iì 26/10/1967a Venafro
avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata, a mezzo PEC, il 2/01/2025 dall’avvocato
NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di isernia del 21 giugno 2022 – che, all’esito di dibattimento, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME per il reato di danneggiamento di una autovettura parcheggiata sulla
pubblica via perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato – ha dichiarato il predetto colpevole del reato ascrittogli.
La Corte di appello ha dato atto che la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio a seguito di impugnazione del Procuratore Generale e che l’impugnazione era fondata poiché, anche a seguito della riforma del reato, l’illecito penale in parola, quando ha ad oggetto una cosa esposta alla pubblica fede, è rimasto penalmente rilevante.
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME evidenziando, preliminarmente, l’errore nel quale era incorsa la Corte di appello, la quale si era ritenuta adita su appello del Procuratore Generale proposto innanzi a sé, piuttosto che come giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte a seguito di impugnazione per saltum presentata dal Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso.
L’imputato ha, inoltre, dedotto i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 623 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo suindicato, nei casi di una sentenza pronunciata da un Tribunale monocratico, la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale; a ciò non si è conformata la Corte di appello di Campobasso.
Nelle note difensive depositate, nell’ambito del giudizio cartolare, il 14/12/2023, era formulata tale eccezione, ma nessuna risposta era fornita dalla Corte territoriale in violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Omesso esame delle deduzioni difensive. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 635 cod. pen.
Sempre nelle note difensive, si evidenziava che l’autovettura si trovava in una zona privata sotto il diretto controllo del proprietario. Anche in questo caso, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
3.È stata depositata dalla difesa una memoria di replica, nella quale si insiste sui motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che quanto sostenuto dal difensore circa il fatto che la Corte di appello non dava atto dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e riteneva di essere stata adita a seguito di appello del Procuratore Generale non corrisponde a verità, come desumibile dal testo della sentenza impugnata, la quale, dopo avere evidenziato il principio di diritto dettato dalla pronuncia rescindente, si conforma pienamente ad esso.
3.11 primo motivo è manifestamente infondato perché il ricorso effettuato dal Procuratore generale alla Corte di cassazione era pacificamente per saltum, essendo la sentenza di primo grado appellabile.
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l’avvenuta costituzione delle parti, non è, infatti, riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso per saltum del Pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado (Sez. 2, n.16478 del 03/04/2024, Caminiti, Rv. 286279 – 01). La Corte di cassazione, conseguentemente, nell’annullare con rinvio la sentenza del Tribunale di Isernia, ha applicato l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello.
4.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la qualificazione giuridica dei fatti è stata data dalla sentenza rescindente e, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., non può più essere messa in discussione.
5. Il motivo sulla pena è generico e aspecifico.
Rispetto al trattamento sanzionatorio, vanno richiamati i consolidati principi secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell’obbligo di motivazione. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima alla media edittale – come è nel caso di specie – non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
La Corte d’appello ha, comunque, richiamato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quale l’intensità non lieve del dolo palesato, l’entità non lievissima del danno (quantificato nella sentenza di primo grado in 190 euro) e i precedenti penali dell’imputato, uno dei quali specifico.
Quanto alla mancata valutazione da parte della Corte di appello delle note difensive, le stesse, come si è detto ai punti 3. e 4. del “Considerato in Diritto”, contenevano censure che non potevano formare oggetto del giudizio rescissorio e quindi, correttamente, la Corte territoriale non ha proceduto al loro esame.
7.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2025