Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5175 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/12/2024
R.G.N. 35720/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/05/1965
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 12745/2024 del 6/12/2023), ha accolto l’appello cautelare presentato dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 13 dicembre 2022 con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e di esercitare l’attività professionale di commercialista in relazione a numerose ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 1, 2 limitatamente alle condotte contestate a decorrere dal 1.1.2018 , da 3 a 8, nonchØ 10, 11, 12, 15, 17, 18).
1.1. Il primo giudizio di appello cautelare promosso dal pubblico ministero aveva portato alla emissione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 20 luglio 2023 con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i sopra richiamati reati, in riforma della decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 13 dicembre 2022.
1.2. A seguito del ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle
esigenze cautelari, la Corte di legittimità, con la richiamata sentenza, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio.
1.3. Il tribunale dell’appello cautelare, pronunciando nei limiti del rinvio che riguardava unicamente la scelta della misura cautelare e prendendo atto della piø mite richiesta avanzata dal pubblico ministero nel corso dell’udienza camerale, ha applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari per i sopra richiamati reati.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in relazione agli articoli 274, 275 e 292 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione per aver ritenuto la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato nonchØ per essere stata ritenuta necessaria l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari anzichØ di altra meno afflittiva.
In particolare, il tribunale del riesame non ha tenuto conto della operata rivisitazione del quadro indiziario operato dal medesimo Tribunale con riguardo alla posizione dei coimputati Vallefuoco, chiamati a rispondere delle medesime condotte distrattive compiute in danno del fallimento COSAP, che il Tribunale ha riqualificato nella meno grave ipotesi della bancarotta preferenziale, evidentemente meno offensiva di quella originariamente contestata, con necessario riflesso di tale riqualificazione sulle esigenze cautelari.
La motivazione Ł anche lacunosa là dove il Tribunale ha valorizzato la trasgressività della personalità dell’indagato, senza tuttavia considerare che lo stesso Ł sottoposto dal dicembre 2022 alla misura interdittiva in relazione alla quale non risulta alcuna violazione.
Il decorso del tempo, che pure il tribunale del riesame ha ritenuto di valorizzare nella scelta della misura cautelare, Ł stato considerato in modo parziale e parcellizzato, con esclusivo riferimento al periodo intercorrente tra l’adozione della prima misura cautelare di aggravamento e la data odierna, mentre il lasso temporale da esaminare doveva retroagire al 2022 (fallimento Loyola), così portando all’indietro nel tempo le condotte da valutare con riguardo alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ generico e in fatto.
Non sono ricevibili le doglianze relative alla violazione della legge processuale poichØ il ricorso neppure indica in cosa essa consista, fermo restando che le richiamate norme non sono sanzionate da una specifica causa di nullità o inutilizzabilità a norma dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Anche le doglianze che riguardano la motivazione sono inammissibili poichØ, senza confrontarsi con i limiti del giudizio rescissorio che sono stati tracciati dalla Corte regolatrice, sottopongono non consentite questioni che riguardano la sussistenza delle esigenze cautelari che sono rimaste accertate e quindi oggi non piø sindacabili.
3.1. Le doglianze che riguardano la scelta della misura sono, invece, del tutto generiche poichØ non si confrontano con il provvedimento impugnato che ha valorizzato la particolare professionalità nella commissione dei reati dimostrata dall’indagato nonchØ la seriale e professionale reiterazione degli stessi anche in diversi contesti societari, tali da rendere necessaria la restrizione della libertà personale per impedire la reiterazione delle condotte.
D’altra parte, l’ampio contesto temporale nel quale risultano essere stati commessi i fatti non può essere valutato, come pretenderebbe il ricorso, come elemento favorevole all’indagato,
essendosi piuttosto sottolineato come lo stesso si sia dedicato professionalmente alle attività illecite che lo stesso neppure specificamente contesta.
3.2. ¨, infine, manifestamente infondata la questione della presunta riqualificazione, in senso meno grave, delle condotte contestate in concorso con i Vallefuoco, posto che l’ordinanza impugnata non ha operato affatto tale diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma si Ł limitata a mutare, con esclusivo riferimento a tali soggetti, le valutazioni concernenti le esigenze cautelari delle posizioni di costoro.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME