Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudice di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delinea con precisione i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione, nel respingere le istanze di due imputati condannati per il reato di minaccia, ribadisce principi fondamentali sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena, temi spesso al centro dei ricorsi penali.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) dalla Corte di Appello di Firenze, hanno presentato ricorsi distinti alla Corte di Cassazione. Il primo ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione del giudice di merito ingiusta. Il secondo, invece, contestava sia la logicità della motivazione che ha portato alla sua condanna, sia l’eccessività della pena inflitta.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Cassazione ha sottolineato un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica (a pag. 7 della sentenza), rendendo il ricorso su questo punto un tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti, tipico caso di ricorso inammissibile.
La pretesa illogicità della motivazione e l’eccessività della pena
Anche i motivi del secondo ricorrente sono stati respinti. La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sussiste solo quando emerge un palese contrasto tra le argomentazioni della sentenza e le massime di esperienza o altre parti del provvedimento stesso. Una semplice discordanza con la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa non è sufficiente.
Inoltre, la lamentela sull’eccessività della pena è stata giudicata inammissibile in sede di legittimità. La graduazione della pena, basata sui criteri degli artt. 132 e 133 c.p., rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Finché tale potere è esercitato con una motivazione congrua e logica, la Cassazione non può intervenire per modificarne l’entità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che entrambi i ricorsi non miravano a denunciare vizi di legittimità, ma a sollecitare una rivalutazione del merito della vicenda processuale. Tale attività è preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza impugnata esenti da vizi logici o giuridici, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. È fondamentale comprendere che la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove ridiscutere i fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare errori di diritto specifici o vizi logici manifesti e interni alla sentenza, non può limitarsi a contestare l’apprezzamento delle prove o le scelte discrezionali del giudice di merito, come la concessione delle attenuanti o l’entità della pena. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile.
Quando un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche fornendo una motivazione che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover necessariamente analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, non è possibile contestare l’entità della pena in sede di legittimità se la decisione del giudice di merito si basa su una valutazione discrezionale e motivata secondo i criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.), in quanto tale valutazione rientra nella sua esclusiva competenza.
Cosa rende manifestamente infondato un ricorso per illogicità della motivazione?
Un ricorso basato sull’illogicità della motivazione è manifestamente infondato quando non dimostra un reale contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso, ma si limita a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16588 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il 21/01/1984 COGNOME CUI 03NOOCA ) nato il 15/07/1981
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME e NOME ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 612 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di COGNOME NOME, con il quale la ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il primo motivo di ricorso di NOMECOGNOME nel quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato il secondo e ultimo motivo di ricorso di COGNOME dove si lamenta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consiglie
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Il Presidente