Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini del sistema giudiziario italiano, in particolare la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, una decisione che conferma un principio cardine della nostra procedura penale.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Un individuo era stato ritenuto colpevole di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Il ricorso si fondava su censure che, nella sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti e del materiale probatorio già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, venivano contestate la ricostruzione della vicenda e la valutazione degli indizi che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Suprema Corte
Il ricorrente ha tentato di mettere in discussione l’interpretazione data dai giudici di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse inadeguata sia per quanto riguarda l’accertamento della detenzione a fini di spaccio, sia per la determinazione della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato: la Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato i fatti (giudizio di merito).
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio e il Ricorso Inammissibile
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici supremi chiariscono in modo inequivocabile le ragioni della loro decisione. Essi affermano che le censure sollevate dal ricorrente erano ‘non consentite nel giudizio di legittimità’, in quanto miravano a una ‘ricostruzione e valutazione del fatto’ e a un ‘apprezzamento del materiale probatorio’. Questi sono compiti esclusivi del giudice di merito.
La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse ‘congrua e adeguata’, ‘esente da vizi logici’ e basata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un intervento della Cassazione. Anche la motivazione sulla determinazione della pena e sulla negazione delle attenuanti generiche è stata giudicata adeguata, in quanto il giudice di secondo grado aveva correttamente condiviso le valutazioni del tribunale, escludendo elementi favorevoli all’imputato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. Questa ordinanza, quindi, non solo conferma la condanna per l’imputato, ma serve anche come monito sull’importanza di proporre ricorsi in Cassazione solo per motivi di legittimità validi, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un tentativo di riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha riscontrato delle mancanze nella sentenza della Corte d’Appello?
No, al contrario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici sia riguardo all’accertamento della responsabilità per spaccio, sia riguardo alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46261 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di .appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, basata su plurimi indici che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pag. 4, della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
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