Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4807 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4807 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva, in ordine al giudizio responsabilità, denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della div lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un d giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, n consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non sol sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia port alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha inve esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussis del reato (si vedano, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata riferimento alla configurabilità della truffa);
ritenuto che il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi di cui al primo motivo con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 62 -bis, cod. pen. e all’eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacc denuncia un vizio che non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 8 con riferimento al calcolo della pena), la quale, anzi, form argomentazioni pertinenti non censurabili in sede di legittimità, ove, come nel ca in esame, non trasmodino in manifesta illogicità, essendo precluso a questa Cort di scrutinare valutazioni che appartengono alla discrezionalità del giudice merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.