Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per rapina aggravata, riaffermando un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del sindacato di legittimità e le ragioni per cui un ricorso può essere respinto senza un’analisi del merito.
I Fatti del Processo
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna per concorso in rapina aggravata. L’impugnazione si basava su due principali motivi di doglianza, con i quali si cercava di smontare sia l’affermazione di responsabilità sia l’entità della pena inflitta.
I motivi che hanno reso il ricorso inammissibile
I motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati dalla Corte non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Vediamoli nel dettaglio:
Contestazione della Ricostruzione dei Fatti
Il primo motivo mirava a contestare la valutazione delle prove che avevano portato i giudici di merito a ritenerlo responsabile del reato. La difesa ha proposto una lettura alternativa degli elementi processuali, cercando di dimostrare un’errata interpretazione da parte della Corte d’Appello. Tuttavia, tali argomentazioni sono state considerate meramente reiterative di censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio con motivazione congrua e logica.
Richiesta di Attenuanti e Riduzione della Pena
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti e la mancata determinazione della pena nel minimo edittale. In sostanza, si contestava la severità del trattamento sanzionatorio applicato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione sono fondamentali per capire il funzionamento del giudizio di legittimità.
La Corte ha chiarito che il primo motivo era inammissibile perché le argomentazioni difensive si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado sia l’unica o la migliore possibile, ma solo di verificare che sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria. Proporre una lettura alternativa delle prove esula dal sindacato di legittimità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che la graduazione della pena, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza che il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione qualificati) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito. La discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena, se esercitata in modo logico e coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso sulla condanna è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
La Corte di Cassazione può modificare una pena decisa da un altro tribunale?
No, a meno che la decisione del giudice di merito sulla quantificazione della pena o sul bilanciamento delle circostanze non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la decisione fosse frutto di un legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4498 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di rapina aggravata, è formulato in termini non consentiti dalla legge in quanto le argomentazioni difensive, contestando la valutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e prefigurandone un’alternativa lettura e un differente giudizio di rilevanza, risultano avulse dal sindacato di legittimità, oltre che aspecifiche, essendo meramente reiterative di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e non illogica motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove sono stati indicati i plurimi elementi probatori valorizzati dai giudici di merito ai fini del individuazione dell’imputato come uno dei responsabili della rapina contestata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti e mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, risulta manifestamente infondato, poiché deve evidenziarsi che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, così come il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. ex multis: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv.245931;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825);
rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.