Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un appello possa essere dichiarato ricorso inammissibile senza entrare nel vivo della questione. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario e per evitare di presentare impugnazioni destinate al fallimento. Analizziamo la decisione per capire le ragioni giuridiche che ne sono alla base.
L’Oggetto della Controversia: un Appello contro una Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Caltanissetta. L’imputato basava il suo appello in Cassazione su due motivi principali:
1. Una critica alla motivazione della sentenza di condanna, ritenuta non corretta.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Il Limite del Giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha respinto il primo motivo, etichettandolo come privo di “concreta specificità”. Secondo i giudici, le argomentazioni del ricorrente non miravano a evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, ma piuttosto a proporre una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “ricostruzione dei fatti” diversa da quella operata dal giudice di merito.
Questo è un punto cruciale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito, definito sindacato di legittimità, è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento del giudice precedente sia esente da vizi logici evidenti. Proporre una diversa interpretazione delle prove è un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado, e tentare di farlo in Cassazione porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
La Gestione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza secondo cui, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi su elementi negativi ritenuti decisivi o sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sua decisione, rendendo la doglianza del ricorrente infondata.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine della procedura penale. Il rigetto del primo motivo è basato sulla natura stessa del giudizio di Cassazione, che non consente un riesame del merito. Il ricorso era generico e non individuava specifici travisamenti delle prove, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione, estranea ai poteri della Corte. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell’operato del giudice di merito, il quale aveva esercitato la sua discrezionalità nel negare le attenuanti in modo congruamente motivato, in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzato su questioni di diritto e vizi di motivazione specifici, non su un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Diversamente, l’esito più probabile è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego dell diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negati ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanend disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione,come avvenuto nella speci (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.