Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza n. 16601 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza entrare nel vivo delle questioni. Questo provvedimento sottolinea una distinzione fondamentale nel nostro sistema giudiziario: quella tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni che hanno portato i giudici a tale conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un esito diverso presso la Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso: Una Duplice Contestazione
Il ricorso si fondava essenzialmente su due argomentazioni principali:
1. Riproposizione delle tesi difensive: L’imputato ha ripresentato le stesse obiezioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione dei giudici di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione a sostegno di tale diniego fosse insufficiente.
La Decisione della Corte di Cassazione: il perché di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni. I giudici hanno chiarito che il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma si limitava a sollecitare un’indebita rivalutazione del merito, estranea alle competenze della Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo è stato respinto perché, come sottolineato dalla Corte, l’appellante non si è confrontato criticamente con la decisione impugnata, ma si è limitato a riproporre le sue tesi. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è il cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che la sentenza impugnata sia immune da errori di diritto e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria. Chiedere una nuova valutazione dei fatti esula completamente dal suo perimetro di azione.
I Criteri per il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla semplice assenza di elementi positivi di rilievo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, rendendo la contestazione infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame è un chiaro monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. È fondamentale che l’impugnazione si concentri su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o difetti logici della motivazione) e non sulla speranza di ottenere una diversa valutazione dei fatti. La decisione ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare le attenuanti generiche, purché la sua scelta sia supportata da una motivazione coerente. In definitiva, un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità, ma si limitava a riproporre argomenti di fatto già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto una rivalutazione del merito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il criterio per negare le attenuanti generiche secondo la Corte?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice fornisca una motivazione adeguata basata su elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di elementi positivi, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato (pag. 3) e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di aporie e frizioni logiche, illustrando le ragioni che rendono inattendibile la tesi difensiva, in questa sede riproposta; il ricorrente, lungi rapportarsi criticamente con la decisione censurata, sollecita una rivalutazione del merito che esula dal perimetro del sindacato di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativ ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente