Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e dei motivi che possono portare a un ricorso inammissibile. Spesso si crede, erroneamente, che l’ultimo grado di giudizio sia una terza opportunità per discutere l’intera vicenda processuale. In realtà, il ruolo della Suprema Corte è ben definito: non è un terzo giudice del fatto, ma un giudice della legge. Questo caso, relativo a una condanna per molestie, illustra perfettamente questo principio fondamentale del nostro ordinamento processuale.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato dal Tribunale per il reato di molestie, previsto dall’art. 660 del codice penale. La condanna prevedeva una pena di 300,00 euro di ammenda e il risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due vizi:
1. Una presunta contraddittorietà nella motivazione della sentenza di primo grado, sia riguardo alla sussistenza stessa del fatto contestato, sia sulla validità della querela.
2. Un’errata valutazione del materiale probatorio, che a suo dire non era stato esaminato con la dovuta completezza.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte Suprema di riesaminare le testimonianze (quelle della persona offesa, dei suoi familiari, di un carabiniere e dei testi a sua difesa) per giungere a una conclusione diversa da quella del Tribunale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non rientravano tra quelli che possono essere esaminati in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti del giudizio e la natura del ricorso inammissibile
Le motivazioni della Corte sono cruciali per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno spiegato che il Tribunale aveva già esaminato in modo completo tutto il materiale probatorio, rispettando le regole della logica e le risultanze processuali. Il giudice di primo grado aveva ponderato le diverse testimonianze, comprese quelle contrastanti tra l’accusa e la difesa, e aveva basato la sua decisione su parametri di congruità logica e sulle dichiarazioni provenienti da una fonte imparziale, come quella degli investigatori intervenuti.
La critica fondamentale mossa al ricorso è che esso si risolveva in una richiesta di “rivalutazione del merito”, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso, pur essendo formalmente presentati come vizi di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova e diversa lettura delle prove.
La Corte ha citato un importante precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 26455/2022) per chiarire che il vizio di “travisamento della prova” può essere fatto valere in Cassazione solo quando il giudice di merito abbia riportato in sentenza un’informazione probatoria palesemente diversa dal suo contenuto reale, quasi come una “fotografia” distorta del dato oggettivo. Non è invece ammissibile contestare l’interpretazione e il significato che il giudice ha attribuito a quella prova.
Infine, anche il motivo relativo alla presunta assenza di un’effettiva volontà punitiva nella querela è stato ritenuto generico e assertivo, privo di argomentazioni specifiche e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Le parti che intendono impugnare una sentenza di condanna devono concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi presenti nella motivazione, senza tentare di sollecitare una nuova valutazione delle prove. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento del giudice di merito sulle testimonianze o sulle altre prove è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate dal ricorrente non riguardavano vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), ma attenevano al merito della valutazione delle prove, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione un nuovo giudizio sui fatti, cosa non consentita.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le testimonianze per decidere chi ha ragione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le testimonianze o le altre prove per dare una propria interpretazione dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, basandosi su come il giudice di merito ha riportato e analizzato le prove.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37766 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAMPOFRANCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 660 cod. pen. e lo ha condanNOME alla pena di € 300,00 di ammenda e al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita;
Ritenuto che con i due articolati motivi veniva dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del fatto e della querela;
che,tuttavia ltutto il materiale probatorio risulta vagliato con completezza dal Tribunale di Termini Imerese nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01); sono state esaminate le dichiarazioni della persona offesa, NOME COGNOME, quelle dei suoi fratelli presenti ai fatti e quelle di uno dei Carabinieri intervenuti su loro richiesta in occasione delle condotte moleste dell’imputato e la loro attendibilità è stata apprezzata dopo un compiuto esame delle dichiarazioni dell’imputato e dei suoi familiari (testi addotti a sua difesa), affidandosi per dirimere i contrasti di versione all’applicazione di parametri di congruità logica e alle risultanze derivante dalla fonte imparziale degli investigatori;
che le critiche del ricorrente attengono al merito e non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, poiché «il vizio di “contraddittoriet processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01);
che del tutto assertivo e privo di riferimento ad argomenti e a specifiche allegazioni è il motivo che deduce l’assenza di un’effettiva istanza punitiva nella querela della persona offesa;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così NOME • il 26 settembre 2024