Ricorso Inammissibile: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
In materia penale, la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione sottolinea come la Suprema Corte non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove si riesaminano le prove, ma debba limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata esclusivamente all’uso personale e che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato la legge e valutato le prove, giungendo a un’affermazione di responsabilità penale illogica.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, qualificando il ricorso inammissibile. Il motivo è centrale nella procedura penale: i motivi di ricorso per cassazione rientrano in un numerus clausus, ovvero sono limitati a specifiche violazioni di legge o a vizi di motivazione. L’imputato, invece, non ha lamentato una violazione di legge, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e una differente ricostruzione dei fatti. Questo tipo di attività, però, è riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che ha il compito di analizzare nel dettaglio le risultanze processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello era basata su una motivazione ‘congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito’. I giudici d’appello avevano attentamente esaminato tutte le argomentazioni difensive e avevano fondato la loro decisione su una serie di elementi fattuali precisi e circostanziati, tra cui:
* La suddivisione della sostanza stupefacente in dosi, un chiaro indice dell’attività di spaccio.
* Le specifiche modalità del controllo di polizia.
* Le modalità di detenzione della sostanza.
* Il possesso di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.
* La fuga dell’imputato alla vista degli agenti di polizia.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, non apparivano né contraddittori né manifestamente illogici. Pertanto, la valutazione operata dal giudice di merito non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità. Il tentativo del ricorrente di offrire una lettura alternativa dei fatti si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di Cassazione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti. Un ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito. Per l’imputato, la conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non rientravano tra i motivi consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione. L’imputato ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che spetta esclusivamente al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione.
Quali elementi hanno convinto i giudici della colpevolezza dell’imputato per spaccio e non per uso personale?
I giudici hanno basato la loro decisione su una serie di circostanze concrete: la suddivisione della sostanza in dosi, le modalità del controllo di polizia, il modo in cui la droga era detenuta, il possesso di una somma di denaro e, infine, il tentativo di fuga dell’imputato alla vista delle forze dell’ordine.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che, con motivo unico, l’imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all’uso personale.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e d ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cu determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle circostanze richiamate dal giudice a quo alla pagina 2 della sentenza (suddivisione in dosi della sostanza, modalità del controllo di polizia, modalità di detenzione, possesso di una somma di danaro, fuga dell’imputato alla vista della polizia).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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