Ricorso Inammissibile: la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario e i limiti entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputata, ritenuta responsabile della violazione di diverse norme del Codice della Strada, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso: una Critica alla Valutazione dei Fatti
La difesa ha basato il ricorso su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: si sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato o applicato in modo sbagliato le norme giuridiche pertinenti al caso.
2. Vizio di motivazione: si lamentava una manifesta illogicità e contraddittorietà nelle argomentazioni usate dai giudici per giustificare la condanna.
Tuttavia, analizzando nel dettaglio le argomentazioni, la Corte Suprema ha riscontrato che entrambe le censure, pur presentate formalmente come vizi di legittimità, miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operate dalla Corte d’Appello. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, bensì verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza cadere in palesi contraddizioni.
Le questioni relative alla ricostruzione della dinamica di un evento o all’attendibilità di una prova sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Tentare di rimetterle in discussione in sede di legittimità costituisce un uso improprio dello strumento del ricorso.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una ‘congrua e adeguata motivazione’ basata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. La sentenza impugnata era, quindi, esente da vizi logici rilevabili in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 5465 del 2021) per ribadire che al giudice di legittimità sono precluse ‘la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’. Il ricorso che propone una versione alternativa e ‘maggiormente plausibile’ dei fatti, rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito, è inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che la condanna dell’imputata diventa definitiva. In secondo luogo, a causa dell’inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o volti a scopi puramente dilatori. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa ordinanza rappresenta un monito a formulare i ricorsi per Cassazione con estremo rigore, concentrandosi esclusivamente su reali questioni di diritto e vizi di legittimità, senza tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni presentate dalla ricorrente non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito) e non della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo ruolo non è quello di decidere nuovamente il caso nel merito (cioè, ricostruire come sono andati i fatti), ma solo di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, con la dichiarazione di inammissibilità, la sua sentenza di condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONSELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma.2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la ricorrente lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale; 2. Vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà del suo contenuto.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alle ragioni del decisum, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di gsperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOME t