Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti di una causa, ma di garantire la corretta applicazione della legge. Questa decisione emerge da un caso di furto in cui è stato presentato un ricorso inammissibile, poiché le critiche sollevate riguardavano esclusivamente la valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi, materie di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Il Caso: Complicità nel Furto e la Condanna
I giudici di merito avevano accertato la responsabilità di un’imputata per concorso in furto di un telefono cellulare. Secondo la ricostruzione, la donna aveva agito da ‘palo’, vigilando e consentendo così a una complice di sottrarre il bene e fuggire. La difesa della donna ha tentato di contestare questa ricostruzione presentando ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
Il ricorso si fondava su tre censure principali:
1. Ricostruzione del fatto: La difesa contestava il modo in cui i giudici di primo e secondo grado avevano valutato le prove e ricostruito la dinamica del furto.
2. Mancata concessione di un’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità (ex art. 62, n. 4, c.p.), negata in ragione del valore del bene sottratto, stimato in 350 euro.
3. Applicazione di una norma specifica: Veniva sollevata una questione relativa all’applicazione dell’art. 53 della legge 689/81, che però non era mai stata proposta nel precedente grado di appello.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutte le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che le critiche relative alla valutazione del materiale probatorio e all’apprezzamento dei fatti sono precluse nel giudizio di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. I giudici di merito, infatti, avevano fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione punto per punto. Innanzitutto, ha stabilito che le censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove non sono ammesse in sede di legittimità. I giudici di merito avevano accertato in modo completo il ruolo di ‘palo’ svolto dalla ricorrente, fornendo una motivazione logica e coerente.
In secondo luogo, la negazione dell’attenuante del danno di lieve entità è stata considerata ragionevole, dato il valore non trascurabile (350 euro) del telefono rubato.
Infine, la censura relativa all’applicazione di una norma specifica (art. 53 l. 689/81) è stata dichiarata inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione, e non nel precedente giudizio di appello, configurandosi quindi come una domanda nuova.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere i fatti. La Corte Suprema interviene solo per correggere errori di diritto, non per sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze negative di un’impugnazione proposta al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte dalla ricorrente riguardavano la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l’apprezzamento del materiale probatorio, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità.
Per quale motivo non è stata concessa l’attenuante del danno di lieve entità?
L’attenuante non è stata concessa perché i giudici hanno ritenuto che il valore del bene rubato, pari a 350 euro, non fosse sufficientemente esiguo da giustificare una diminuzione della pena per danno di lieve entità, come previsto dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente dopo questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perc contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime d esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che la prevenuta, nel corso del furto del telefono cellulare, aveva svolto funzioni da “palo”, consentendo ad altra donna di fuggire ed impossessarsi definitivamente del bene sottratto. L’attenuante ex art. 62, n. 4, cod pen. è stata ragionevolmente negata in ragione del valore del bene oggetto di furto (euro 350). L’ultima censura in ordine all’applicazione dell’art. 53 I. 689/8 inammissibile in questa sede in quanto mai avanzata in sede di appello.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente