Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando l’imputato cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti anziché contestare errori di diritto. Questo principio è fondamentale per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Nel caso di specie, un ricorso avverso una condanna per furto in abitazione aggravato è stato respinto proprio perché le doglianze sollevate esulavano dalle competenze della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Prova del DNA sul Passamontagna
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per furto aggravato in abitazione. La prova chiave che ha portato alla sua condanna era il ritrovamento di un passamontagna all’interno dell’auto utilizzata per commettere il reato. Su questo passamontagna erano state isolate tracce biologiche riconducibili inequivocabilmente all’imputato.
L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, non ha contestato la validità della prova scientifica, ma ha lamentato un vizio di motivazione, sostenendo che la sua condanna violasse il principio dell'”aldilà di ogni ragionevole dubbio”. In sostanza, ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti: il passamontagna sarebbe potuto essere stato lasciato nell’auto in un’altra occasione, non necessariamente durante il furto. Questa linea difensiva mirava a instillare un dubbio ragionevole sulla sua partecipazione al crimine.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile e le censure di merito
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di scegliere tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette. I motivi del ricorso non evidenziavano reali vizi di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), ma si traducevano in “censure di merito”. L’imputato stava, di fatto, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella, già compiuta, dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è precluso nel giudizio di legittimità.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era congrua, esauriente e idonea a spiegare l’iter logico-giuridico seguito. I giudici di merito avevano coerentemente argomentato che il ritrovamento del passamontagna con le tracce biologiche dell’imputato nell’auto usata per il furto costituiva un elemento di prova solido. L’ipotesi alternativa proposta dal ricorrente è stata liquidata come una “mera congettura”, non supportata da alcun elemento concreto e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti in Cassazione, senza individuare un vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata, porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non ravvisandosi un’assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi sollevati erano censure di merito, ovvero contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti, pretendendo una nuova e diversa valutazione che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quale prova è stata considerata decisiva per la condanna nei gradi di merito?
La prova decisiva è stata il ritrovamento di un passamontagna contenente le tracce biologiche dell’imputato all’interno della vettura utilizzata per commettere il furto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pro Tribunale di Grosseto che lo ha condannato per ordine il reato dì furto in abitazione
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla violazione del dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente p – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sinda di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostru essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurien a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, n illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevat argomentazioni, che il passamontagna contenente le tracce biologiche dell’imputato rinvenuto nella vettura usata per commettere il furto. A fronte di tale motivazione, insiste, peraltro genericamente, sulla possibilità che il passamontagna fosse sta auto in un’altra occasione, ma, come rilevato dalla Corte territoriale, la censura s mera congettura e si sostanzia in una ricostruzione alternativa del fatto, inammiss di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
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