Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivedere i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Il caso in esame, che ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, riguarda la confisca di beni nell’ambito di una misura di prevenzione e dimostra come le censure sulla motivazione di merito non possano trovare accoglimento se mascherate da violazioni di legge.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto della Corte d’Appello che confermava un provvedimento di primo grado. Tale provvedimento applicava a un soggetto una misura di prevenzione personale, consistente nella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e disponeva la confisca di diversi beni, inclusi i saldi di alcuni conti correnti. A presentare ricorso in Cassazione non era il destinatario della misura, ma una terza persona, intestataria di tali conti, che si vedeva privata dei propri beni a seguito della decisione.
La ricorrente lamentava che la confisca fosse illegittima, contestando la valutazione della Corte d’Appello sulla sproporzione tra i redditi leciti e la capacità economica manifestata, che aveva giustificato il provvedimento ablatorio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel nostro ordinamento processuale: quella tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, senza poter entrare nuovamente nel merito delle prove e delle ricostruzioni fattuali.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno spiegato che l’unico motivo di censura presentato, pur essendo formalmente etichettato come “violazione di legge”, in realtà celava una critica alla motivazione della Corte d’Appello. La ricorrente non contestava un’errata interpretazione di una norma, ma il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le circostanze economiche e reddituali per concludere che vi fosse una sproporzione. Questo tipo di valutazione rientra pienamente nell’apprezzamento dei fatti, che è precluso alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente a Sezioni Unite (sentenza n. 25932 del 2008), secondo cui il vizio di motivazione può essere denunciato in sede di legittimità solo in casi estremi: quando la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria al punto da non rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ampiamente e ragionevolmente argomentato le ragioni della confisca, rendendo l’apparato motivazionale immune da censure così radicali. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si è scontrato con i limiti imposti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere strutturato per evidenziare errori di diritto, ovvero la violazione o l’errata applicazione di norme, e non per proporre una lettura dei fatti diversa da quella accolta nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione come custode della legge, non come giudice dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo presentato come una violazione di legge, in realtà mirava a contestare la valutazione dei fatti (la sproporzione dei redditi) compiuta dalla Corte d’Appello, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra un vizio di violazione di legge e un vizio di motivazione nel ricorso in Cassazione?
Un vizio di violazione di legge si ha quando un giudice interpreta o applica male una norma giuridica. Un vizio di motivazione, invece, riguarda il ragionamento del giudice e può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è completamente mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, non se si è semplicemente in disaccordo con la valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37579 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo h sostanzialmente confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, confiscando, contestualmente i plurimi beni indicati nella parte dispositiva;
che avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME, terza intestataria di alcuni conti correnti i cui saldi sono stati confiscati;
che l’unico motivo di censura formulato dalla ricorrente è indeducibile in quanto censura, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la motivazione offerta dal Corte d’appello in ordine alle circostanze evocate (tutte afferenti al profilo della rite sproporzione dei redditi leciti goduti rispetto alle parallele manifestazioni di capa economica) e, quindi, non consentite in questa sede, posti i limiti di ricorribilità in nell’art. 10 d. Igs. n. 159 del 2011; circostanze ampiamente vagliate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 del decreto impugnato) e, comunque, non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
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