Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza n. 19863 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato in sede di legittimità. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di una donna. L’imputata, agendo in concorso con il suo compagno, aveva ottenuto una ricarica per una carta prepagata presso una tabaccheria, senza tuttavia corrisponderne il prezzo. La Corte di merito aveva evidenziato come tale condotta fosse l’ultimo atto di un comportamento illecito, poiché la coppia, nei giorni precedenti, non aveva saldato il conto di un albergo dove aveva soggiornato. Contro la sentenza d’appello, la difesa della donna ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio perché.
### La genericità del primo motivo
Il primo motivo contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla responsabilità penale. La Suprema Corte ha liquidato questa doglianza come una ‘pedissequa reiterazione’ degli stessi argomenti già presentati e respinti in appello. I giudici hanno chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, non una semplice riproposizione di tesi già smentite. Inoltre, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell’intenzionalità (elemento soggettivo), collegando l’episodio della mancata ricarica alla precedente insolvenza in albergo, dimostrando una chiara volontà di non adempiere ai propri obblighi.
### La discrezionalità sulle attenuanti generiche
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la concessione delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva implicitamente escluso la presenza di elementi positivi meritevoli di considerazione, rendendo la sua motivazione logica e incensurabile in sede di legittimità.
### L’insindacabilità della quantificazione della pena
Infine, il terzo motivo, che criticava l’eccessività della pena, ha subito la stessa sorte. La graduazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere). La Cassazione può intervenire solo in caso di motivazione assente o palesemente illogica, circostanza non ravvisata in questo caso, dove la pena era stata giudicata congrua in relazione alla gravità della condotta e al danno provocato.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi sollevati non denunciavano vizi di legge, bensì miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, con una motivazione coerente e completa su tutti i punti contestati.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente la violazione di norme di legge o vizi logici della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già respinti in appello e sollevavano questioni di merito, come la valutazione della responsabilità e l’entità della pena, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la decisione sulla pena o sulle attenuanti?
No, secondo l’ordinanza, la graduazione della pena e la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tali decisioni possono essere contestate in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato he, il giudice del merito ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo alle pp.4-5 della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che la COGNOME, in concorso con il fidanzato COGNOME, già prima di entrare nella tabaccheria, aveva la consapevolezza di non voler pagare la ricarica della carta prepagata, così perpetuando una condotta già realizzata non saldando il conto finale dell’albergo in cui avevano alloggiato le due notti precedenti;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto sviluppa argomentazioni di merito; esso, , inoltre, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
considerato che nella specie l’onere argomentativo del giudice dell’appello è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, così come si evince da pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito afferma che non sono presenti elementi positivi valutabili né ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, né ai fini di una pena inferiore a quella prevista, la quale risulta congrua in relazione alla gravità della condotta e del danno causato;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024
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Il Consigliere Estensore
La Presidente