Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Un imputato, dopo una condanna in Appello, ha presentato ricorso, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato ricorso inammissibile, poiché le sue lamentele non riguardavano errori di diritto, ma un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove. Approfondiamo la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, basando le proprie critiche principalmente sulla valutazione di alcune prove video. A suo dire, la Corte d’Appello non aveva correttamente considerato la genuinità e l’attendibilità di tali filmati, che erano stati usati a riscontro della versione fornita dalla persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Al contrario, la Cassazione è un giudice di legittimità: il suo compito è verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza vizi evidenti.
Le censure sul materiale probatorio e il ricorso inammissibile
Il punto centrale della decisione riguarda la natura delle censure mosse dal ricorrente. Criticare la valutazione dell’attendibilità di un video o proporre una ‘lettura alternativa’ del materiale probatorio sono attività tipiche del giudizio di merito. Tali obiezioni non possono essere proposte in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, basata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. Pertanto, non sussisteva alcun vizio logico o giuridico che potesse essere sindacato in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato che vieta l’introduzione di censure fattuali nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, criticando la valutazione dei video, cercava di sollecitare un ‘diverso giudizio di fatto’, operazione non consentita in Cassazione. I giudici hanno inoltre osservato che la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua scelta di ritenere i video attendibili, rendendo le critiche dell’imputato un mero tentativo di sostituire la propria valutazione a quella, incensurabile, del giudice di merito. La Corte ha anche evidenziato come il ricorrente non avesse nemmeno considerato le differenti circostanze che avevano portato all’assoluzione di una coimputata, dimostrando una visione parziale e strumentale delle evidenze.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione. Ttentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce inevitabilmente in una dichiarazione di inammissibilità e in ulteriori sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici della motivazione, si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sulla vicenda.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove (come testimonianze o video) per decidere chi ha ragione o torto nel merito della questione. Il suo compito è esclusivamente controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le leggi e che il ragionamento seguito dal giudice precedente sia logico e privo di contraddizioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità dei video acquisiti a riscontro della versione dei fatti resa dalla persona offesa e che i rilievi critici del ricorrente in merito alla genuinità delle riprese vide appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza neppure considerare le evidenziate differenti circostanze poste a fondamento della pronuncia assolutoria emessa nei confronti della coimputata (COGNOME);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
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