Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e perché un ricorso inammissibile viene respinto dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un imputato condannato in appello per reati contro il patrimonio che ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di Cassazione, scontrandosi con i limiti invalicabili del ruolo del giudice di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini tra giudizio di fatto e di diritto.
Il Caso in Esame: Dai Reati Contro il Patrimonio al Ricorso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per una serie di reati, tra cui furto aggravato, tentato furto in abitazione e ricettazione. Insoddisfatto della sentenza, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Sul tentato furto in abitazione: Contestava la valutazione della componente soggettiva del reato (il dolo) e la prova del suo ingresso furtivo in un luogo di privata dimora.
2. Sulla ricettazione: Lamentava un vizio di motivazione riguardo alla valutazione della sua consapevolezza circa la provenienza illecita dei beni.
In sostanza, entrambi i motivi non sollevavano questioni sulla corretta interpretazione della legge, ma criticavano il modo in cui il giudice d’appello aveva interpretato le prove e ricostruito i fatti.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un giudice di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova e diversa interpretazione dei fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le censure mosse dal ricorrente sono state liquidate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero critiche all’apprezzamento delle prove che è di esclusiva competenza del giudice di merito.
Le Motivazioni: Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che le argomentazioni del ricorrente miravano a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva già esplicitato in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni del proprio convincimento (pagine 4-5 della sentenza).
Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 1997), la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri una “‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione”. La valutazione delle prove è, e rimane, un’attività riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado. Di conseguenza, non essendo stati ravvisati vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata da un tribunale o da una corte d’appello per sperare in un annullamento della sentenza. Il ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che mirano impropriamente a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il ruolo di giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ABDELHAMEED nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Ancona ne ha confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di furto aggravato, tentato furto in abitazione aggravato e ricettazione.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – con il primo il ricorrente denuncia, in relazione al capo e) seconda parte dell’imputazione, vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della componente soggettiva del reato di tentato furto in abitazione ed alla prova dell’ingresso furtivo nel luogo di privata dimora; mentre, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione al capo c), vizio di motivazione in ordine alla valutazione di consapevolezza della provenienza illecita del bene da parte dell’imputato – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, perché tese ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata). Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esdusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.