Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 859 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a San Severo il 25/02/1987
avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, poiché, pur essendosi formalmente formulate censure riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si è invero lamentata null’altro che una decisione sbagliata perché fondata su una valutazione errata del materiale probatorio, prospettando una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti d prova, dovendosi, invece, affermare che vale per questa Corte la preclusione non solo di procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) – ma anche di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata
alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 6-8 dell’impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità dell’imputato;
ritenuto che la seconda censura, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., oltre che non consentito in sede di legittimità, perché non connotato dai requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità del ricors dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.’ è anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio de quo argomentazioni logiche e ineccepibili (si vedano, in particolare, le pagg. 9 e 10 dell’impugnata sentenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un apprezzamento tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato ed evidenzi aspetti soggettivi della personalità dello stesso imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.