Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Attraverso l’analisi di un caso di false dichiarazioni, vediamo perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando mira a una nuova valutazione dei fatti o della pena.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in primo grado e in appello, per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione della Corte di Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Una presunta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità.
2. Una critica al trattamento sanzionatorio, ossia alla quantificazione della pena, ritenuta anch’essa frutto di un’errata applicazione della legge.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili, spiegando in modo dettagliato le ragioni procedurali che precludevano un esame nel merito.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il primo motivo sollevato dal ricorrente criticava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. La Cassazione ha prontamente respinto questa doglianza, qualificandola come un tentativo di ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
Questo punto è cruciale: la Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che chiede di riconsiderare le prove è, per sua natura, estraneo a questo tipo di controllo e, pertanto, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato il calcolo della pena, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di merito analizzano le prove, ascoltano i testimoni e ricostruiscono la vicenda per accertare la responsabilità penale. La Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Contestare la valutazione delle prove o l’entità della pena, se adeguatamente motivate, significa chiedere alla Suprema Corte di svolgere un compito che non le spetta. L’appello si configurava come una serie di “mere doglianze in fatto”, inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo chiedeva una nuova valutazione delle prove, che è di competenza dei giudici di merito, mentre il secondo contestava la discrezionalità del giudice nel quantificare la pena, decisione che la Cassazione non può sindacare se motivata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare in una nuova analisi delle prove e dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42559/2023
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione al quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, seppure in forma sintetica, ha fornito attenta motivazione a pag. 4);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che ,nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore