Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 15 giugno 2023 la Corte d’appello di Bolzano ha conf sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in data 22 settembre 2022 nei confronti di (alias NOME) per il reato previsto dall’art. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., Bolzano il 24 aprile 2017.
Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, affidato ad un unico motiv censura la motivazione della impugnata sentenza in ordine al giudizio di respo inammissibile.
Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa co dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria f presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandos per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023
La Corte d’appello, con motivazione priva di fratture logiche, ha dato partecipazione materiale al reato da parte dell’odierno imputato, con il ruolo di” acclarata sulla base del fatto che il ricorrente era stato sorpreso dalle forze vicinanze del ristorante ove era avvenuto il furto mentre si dava alla fuga, non delle dichiarazione di una teste oculare che aveva osservato la scena dal proprio ba e che poi aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, circostanze da cui p oltre ogni ragionevole dubbio la corresponsabilità del soggetto nel delitto a lui as
Va dunque ricordato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deg fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuov parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 1 De Vita, Rv. 235507). Né sono sono deducibili censure attinenti a vizi della motivaz dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (i atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspett ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le d “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntua illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente co dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fa a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spe probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore d
,
^ delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a t sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20-03-24
Il onsigl’ere estensore
Il Presidente