Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rientrare nel Merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un caposaldo del nostro sistema processuale: la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta del tentativo di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sui fatti. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, presentava ricorso alla Corte di Cassazione lamentando tre principali vizi della sentenza impugnata:
1. Errata motivazione: Contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, ritenendola illogica e carente.
2. Mancata concessione dell’attenuante: Si doleva del diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, previsto dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
3. Pena eccessiva: Giudicava la sanzione sproporzionata e criticava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile.
La Valutazione sul ricorso inammissibile
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati. Vediamo come ogni motivo è stato analizzato e respinto.
La Critica alla Motivazione
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non costituiva una critica argomentata alla sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte nel grado precedente. Soprattutto, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva adeguatamente motivato il suo convincimento, indicando una “serie convergente di fonti di prova” a carico dell’imputato. La Cassazione non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto.
Il Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili e manifestamente infondati. Per quanto riguarda l’attenuante della speciale tenuità, la Corte ha confermato la correttezza della decisione d’appello, che aveva applicato il principio secondo cui, per valutare la tenuità del danno, non si deve considerare solo il valore economico del bene, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta. Similmente, la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., aveva fornito una congrua motivazione per le sue scelte, evidenziando gli elementi ostativi a una valutazione più favorevole.
Le Motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione fondamentale tra il ruolo del giudice di merito e quello della Corte di Cassazione. I giudici dei primi due gradi hanno il compito di ricostruire i fatti (“giudizio di merito”), analizzando le testimonianze, le perizie e ogni altra prova. La Corte di Cassazione, invece, svolge un “giudizio di legittimità”: non si chiede “come sono andati i fatti”, ma “se la legge è stata applicata correttamente” e “se la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria”.
Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, proponendo una propria versione alternativa, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice, non una semplice divergenza di opinioni sulla ricostruzione fattuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. La decisione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende servono a sanzionare l’uso improprio di questo strumento processuale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere formulati con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su questioni di fatto già ampiamente dibattute e decise nei gradi di merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Inoltre, è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o delle prove. Il suo compito non è sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo controllare che la loro decisione sia esente da vizi logici e giuridici.
Come viene decisa la concessione delle attenuanti e la quantificazione della pena?
La concessione delle circostanze attenuanti e la determinazione dell’entità della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa discrezionalità deve essere esercitata seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale e deve essere supportata da una motivazione adeguata che spieghi le ragioni della scelta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato peraltro che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 9 ove la Corte d’appello, ha puntualmente indicato una serie convergente di fonti di prova in punto di individuazione dell’imputato come partecipe del reato contestato);
che esule, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una ‘rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;si veda, in particolare, pag. 11 ove la Corte d’appello ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argornentativo del giudi: – ..e è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha diffusamente argomentato in relazione agli elementi che ostano a una valutazione favorevole nei confronti dell’imputato);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere ,stensore
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Il Presidente