Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mesagne il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, nonché i motivi nuovi e memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dello stesso NOME COGNOME;
osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, avendo la Corte territoriale erroneamente omesso di riqualificare il fatto come furto con strappo, non è consentito in questa sede in quanto tale doglianza è tesa a contestare una decisione errata, perché fondata su travisamenti e valutazioni asseritamente sbagliate delle dichiarazioni testimoniali, evocando quindi una diversa lettura e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanz processuali, per prospettare così conclusioni differenti rispetto a quelle cui sono pervenuti, concordemente, i giudici di primo e secondo grado, mentre deve ribadirsi come tutto ciò è “fatto” e rimane, perciò, riservato al giudice di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato il proprio ragionamento logico – che non può costituire oggetto di nuova valutazione da parte del giudice di legittimità – posto a base del decisum (si veda, in
particolare, la pag. 9 dell’impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della scelta relativa alla mancata riqualificazione del fat ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. e alla dichiarazione di responsabilità per il delit di rapina di cui al capo d’imputazione;
reputato che il secondo motivo e il secondo motivo nuovo, con cui si contesta la mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto di rapina, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta in appello, neppure nelle conclusioni scritte del 28/11/2024 (Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, COGNOME, non massimata);
che, contrariamente a quanto è sostenuto con il secondo motivo nuovo, l’affermazione «Venendo al trattamento sanzionatorio il Giudice valutato il fatto di modesta gravità, sia per la tipologia di violenza, sia per il disvalore economico subito dal soggetto passivo e tenuto conto della condotta processuale ha riconosciuto le attenuanti generiche», non implica logicamente che l’imputato avesse dedotto l’applicabilità della specifica circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024;
ritenuto che il primo motivo nuovo, con il quale il ricorrente ha lamentato no]messa notifica dell’avviso di deposito della sentenza impugnata, poiché depositata fuori temine», non è consentito, atteso che, posto che esso non ha a oggetto punti della sentenza impugnata enunciati nel ricorso originario ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l’omissione lamentata non integra né la violazione di un divieto probatorio né una nullità assoluta di atti, con l conseguenza che il motivo nuovo incontra lo sbarramento che è previsto dall’ar 167 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9015 del 14/11/2023, dep. 2024, Putignano, Rv. 285858-01, in motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.