Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illogicità della motivazione – per avere la Corte territoriale affermato, nonostante l’insufficienza di dati probanti a sostegno, la penale responsabilità dell’odierna ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen. – non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa reiterando profili di censura già prospettati in appello, finisce per contestare il decisum ritenendolo errato in virtù del risultato probatorio cui è approdata la Corte territoriale e tentando di introdurre, surrettiziamente, un’alternativa valutazione di elementi fattuali già ampiamente esaminati dal giudice di merito, il quale, con motivazione priva di aporie, logica e coerente con le evidenze probatorie indicate, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva della prevenuta (sì vedano le pagg. 23 dell’impugnata sentenza, ove si argomenta che, a fronte di elementi che depongono tutti a favore dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, la difesa
non ha introdotto elementi di segno opposto che possano ribaltare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante);
che il controllo di legittimità risulta finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.