Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito
L’ordinanza n. 5770/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile e delinea con precisione i confini del giudizio di legittimità. Questo provvedimento è fondamentale per comprendere perché la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo con il compito di assicurare l’uniforme e corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La condanna, confermata in secondo grado, riguardava un episodio di aggressione. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Concetto di Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe mirate a scardinare la decisione dei giudici di merito. Tuttavia, come vedremo, tali motivi si sono scontrati con i limiti strutturali del giudizio di cassazione.
La Contestazione sulla Credibilità della Persona Offesa
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione fatta dalla Corte d’Appello circa l’attendibilità della persona offesa. Secondo la difesa, i giudici avrebbero errato nell’interpretare le fonti probatorie. La Cassazione, tuttavia, ha immediatamente rilevato come questa censura non fosse altro che la riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti nel giudizio di appello. Tentare una ‘rilettura alternativa’ delle prove è un’attività tipica del giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità.
La Richiesta di Circostanze Attenuanti
Il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale. Anche in questo caso, la difesa contestava la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto il motivo puramente confutativo, poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, facendo riferimento alla ‘selvaggia e gratuita aggressione’, un elemento di fatto che non poteva essere rivalutato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato e rendendo definitiva la sua condanna.
Il Ruolo della Cassazione: Giudice di Legittimità, non di Merito
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Presentare motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove equivale a chiedere alla Corte di fare qualcosa che la legge non le consente.
La Condanna alle Spese e all’Ammenda
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. I giudici hanno spiegato che entrambi i motivi del ricorso erano inammissibili perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. Il primo motivo, relativo all’attendibilità della vittima, era una riproposizione di censure già esaminate e respinte, senza indicare specifici travisamenti delle prove. Il secondo motivo, sulle attenuanti, era un tentativo di contrapporre la propria valutazione a quella, adeguatamente motivata, della Corte d’Appello, che aveva sottolineato la gravità del fatto. La Corte ha quindi concluso che il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma solo un dissenso sulla ricostruzione dei fatti, non sindacabile in quella sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione ha speranze di successo solo se si concentra su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto logico palese nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di usare il ricorso come un ‘terzo grado’ per ridiscutere le prove e i fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si limitavano a riproporre questioni di merito già decise nei gradi precedenti, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che il suo compito è controllare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze, senza poter riesaminare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi giudicati inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RADUCANENI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, ripropone profili di censura schiettamente di merito già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare un’inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto meramente confutativo a fronte di adeguata motivazione scevra di vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, che richiama la selvaggia e gratuita aggressione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il onsi liere Estensore