Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 890 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Nettuno il 29/09/1956
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME, il quale ha argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso e ha chiesto che lo stesso venga «inviato alla sezione II competente per materia per la discussione orale»;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 cod. pen. (primo motivo) e all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione (secondo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità, poiché, pur essendosi formalmente formulate censure riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si è invero lamentata null’altro che una decisione sbagliata, perché fondata su una valutazione errata del materiale probatorio, prospettando una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi, invece, affermare che vale per questa
Corte la preclusione non solo di procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944) – ma anche di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento (si veda, in particolare, la penultima pagina della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato di ricettazione dell’autovettura e della dichiarazione di responsabilità dell’imputato;
osservato che il terzo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione che risulta esente da illogicità (si veda, in particolare, l’ultima pagina della sentenza impugnata), con cui la Corte territoriale ha esplicato le ragioni a sostegno del suo convincimento, dovendosi a tale proposito sottolineare come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dell concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato, potendosi in quest’ottica valorizzare anche i soli precedenti penali (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), e non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.