Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ribadendo la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Questo caso, riguardante una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evidenzia le conseguenze procedurali e pecuniarie per chi tenta di sottoporre alla Suprema Corte questioni già vagliate e decise nei precedenti gradi di giudizio.
Il Contesto del Ricorso e l’Accusa di Detenzione di Stupefacenti
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua responsabilità penale. L’accusa principale era quella di aver partecipato a un’attività di traffico di stupefacenti. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva consapevolmente aiutato un complice nel trasporto di un veicolo, dimostrando così il suo coinvolgimento nell’operazione illecita. Oltre alla condanna, all’imputato erano state negate le attenuanti generiche a causa della sua personalità, giudicata negativamente anche alla luce di un precedente penale specifico.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo fondamentale risiede nella natura delle censure sollevate. L’imputato, infatti, non ha contestato un errore nell’applicazione della legge (vizio di legittimità), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove (questioni di merito). Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riprocessare il caso, ma di assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.
La Valutazione sulla Personalità e il Diniego delle Attenuanti
Un altro punto toccato dal ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Anche su questo fronte, la Cassazione ha ritenuto la decisione dei giudici di merito pienamente legittima. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato la “negativa personalità del prevenuto” basandosi anche su un precedente specifico, è stata considerata “congrua e logica”. La valutazione della personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti è una valutazione tipicamente di merito, che, se adeguatamente motivata e priva di vizi logici, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate come un tentativo di rimettere in discussione l’analisi probatoria effettuata nei primi due gradi di giudizio, un’operazione non consentita. I giudici hanno sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello era stata “ponderata e non arbitraria”, e quindi insindacabile. La logica della motivazione, immune da vizi giuridici, ha reso l’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che presentare un ricorso in Cassazione basato su contestazioni fattuali è una strategia destinata al fallimento. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In mancanza di tali elementi, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Questo serve da deterrente contro impugnazioni meramente dilatorie o infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva censure non consentite nel giudizio di legittimità, cercando di ottenere un nuovo esame dei fatti già adeguatamente valutati dal giudice di merito, anziché contestare errori nell’applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito hanno riscontrato una “personalità negativa” dell’imputato, valutazione basata anche su un precedente specifico a suo carico. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica e congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il 14/03/1992
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
I giudici di merito hanno logicamente ravvisato il coinvolgimento dell’imputato nell’illecita detenzione di stupefacente, in coerenza con gli elementi emersi, evidenziando che il prevenuto aveva aiutato fattivamente l’NOME ad effettuare il trasporto di altra vettura, desumendone la consapevolezza in ordine ai traffici illeciti effettuati dal coimputato. Anche in relazione al diniego di atten generiche ex art. 62-bis cod. pen. si riscontra congrua e logica spiegazione dei giudici territoriali, i quali hanno riscontrato la negativa personalità del prevenu anche alla luce del precedente specifico a suo carico. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consi ere estensore
Il Presidente