Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando la netta distinzione tra la valutazione dei fatti e il controllo sulla corretta applicazione della legge. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imputato e ribadendo i paletti invalicabili del proprio ruolo di giudice di legittimità.
La Vicenda Processuale
I fatti alla base della vicenda sono chiari: un individuo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato colto in flagrante mentre cedeva sostanze stupefacenti all’esterno del cancello della sua abitazione. A seguito di ciò, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello lo hanno ritenuto colpevole, giungendo a una cosiddetta “doppia conforme” sulla sua responsabilità penale.
Nonostante le due sentenze concordanti, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando tre principali motivi di doglianza: la presunta erronea valutazione delle prove, la mancata qualificazione del reato come fatto di “lieve entità” e l’eccessiva severità della pena inflitta.
Le Motivazioni dietro il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile, basando la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. L’ordinanza spiega, punto per punto, perché le censure mosse dall’imputato non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità.
1. Impossibilità di Rivalutare i Fatti
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. L’imputato, infatti, non contestava una violazione di legge, ma la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare le prove. Al contrario, il suo ruolo è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da palesi errori di diritto. Poiché i giudici d’appello avevano fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su massime di esperienza condivisibili, ogni ulteriore discussione sul merito era preclusa.
2. Reiterazione di Motivi Già Rigettati
La Corte ha inoltre sottolineato come i primi due motivi di ricorso fossero essenzialmente una riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già chiarito, con argomenti giuridici solidi, perché la testimonianza degli agenti fosse attendibile e perché il fatto non potesse essere considerato di lieve entità, tenendo conto delle modalità della condotta, della quantità di droga detenuta e delle caratteristiche organizzative dell’attività illecita.
3. Insindacabilità della Pena
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La determinazione della sanzione è una valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la pena è palesemente sproporzionata o se la sua motivazione è del tutto assente o illogica. Nel caso di specie, i giudici avevano tenuto conto della gravità del fatto e della personalità negativa dell’imputato, fornendo una giustificazione ponderata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione finale della Corte è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. È un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto. Un ricorso inammissibile perché basato su censure di merito non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può decidere se un reato è di ‘lieve entità’?
No, la valutazione sulla ‘lieve entità’ di un reato è una questione di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito su questo punto è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Quali sono le conseguenze per l’imputato dopo un ricorso inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai ‘reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazio del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi all esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. “doppia conforme”, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Cor d’appello ha motivatamente dato atto che gli operanti avevano notato e identificato l’imputato mentre si trovava all’esterno del cancello della sua abitazione per la cessione di stupefacenti, in chiara violazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto.
Anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno congruamente escluso la possibilità di ricondurre il fatto nell fattispecie di lieve entità per via delle modalità della condotta, del dato ponderale della drog complessivamente detenuta e delle caratteristiche organizzative dell’illecita attività oggetto di accertamento
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto afferente al merito del trattamento sanzionatorio, benché sorretto da idonea e logica motivazione, avendo i giudici tenuto conto della gravità del fatto e della negativa personalità del prevenuto emergente dalla condotta tenuta, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la ccndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigljere estensore
Il Presidente’