Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il proponente sono nette e inevitabili. Analizziamo questa decisione per comprendere perché certi motivi di appello non possono trovare accoglimento in Cassazione.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato per violazioni della normativa sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990), ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due principali questioni.
In primo luogo, lamentava un’erronea applicazione della norma incriminatrice. In secondo luogo, contestava i criteri utilizzati per determinare l’entità della pena, facendo riferimento all’art. 133 del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti entrambi inammissibili, seppur per ragioni distinte ma complementari. La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Questa pronuncia è emblematica perché cristallizza i confini invalicabili del giudizio di legittimità, distinguendolo nettamente dai giudizi di merito svolti in primo e secondo grado.
Le Motivazioni: Il Divieto di Valutazione del Merito
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i limiti dei suoi poteri di valutazione. La dichiarazione di inammissibilità si fonda su due pilastri argomentativi.
Il Primo Motivo: Una Lettura Alternativa dei Fatti
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, al di là della sua genericità, si risolveva nel tentativo di proporre alla Corte una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Il ricorrente, in sostanza, non contestava una violazione di legge, ma chiedeva ai giudici di legittimità di rivalutare le prove in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito.
La Cassazione, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), ha ricordato che non rientra nei suoi poteri fornire una diversa lettura degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità, ma una richiesta di un nuovo giudizio sul fatto, inammissibile in questa sede.
Il Secondo Motivo: Ripetizione di Censure Già Respinte
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, è stato ritenuto inammissibile per aspecificità. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica e congrua per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato. La semplice riproposizione di doglianze già motivatamente disattese non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione, rendendolo di fatto privo della specificità richiesta dalla legge.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione in commento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano a reali violazioni di legge o a vizi di motivazione logica, e non a un mero dissenso sulla valutazione delle prove. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di pura legittimità e non può trasformarsi in un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo proponeva una rilettura dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, mentre il secondo motivo era una generica riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, sulla base di quanto affermato in questa ordinanza, non rientra nei poteri della Corte di Cassazione fornire una diversa lettura degli elementi di fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non rivalutare il merito della causa.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 21/07/1995
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
F
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, l’errata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto, a tacere della sua aspecificità, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di censure relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio già disattese, con motivazione logica e congrua dalla Corte di appello nella sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.