Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 09/05/1987
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all’affermazione di responsabilità di cui all’art. 628, comma secondo e terzo, cod. pen. non è consentito, in quanto finalizzato a prefigurare lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01);
rilevato che la Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva ha ampiamente ricostruito l’insieme di elementi emersi nel corso del giudizio al fine di ritenere ampiamente provata la prova della responsabilità della ricorrente in ordine alla condotta alla stessa ascritta (vedi le pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto il fatto con violenza e minaccia in più persone riunite non è consentito, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 dove si è valorizzata l’uscita congiunta dei tre complici dall’esercizio commerciale e le dichiarazioni rese in senso del tutto conforme tra loro dal COGNOME, dall’Italia e dalla COGNOME);
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del danno e la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto non è cosnentito in quanto reiterativo, oltre che generico in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso, in modo logico ed argomentato, che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa
possa configurarsi come particolarmente modesto e che conseguentemente il fatto non si possa definire di particolare tenuità sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici ( con particolare riferimento alla natura dei beni sottratti ed alla azione violenta posta in essere dalla ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.