Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile? Analisi di un Caso Pratico
Il processo penale italiano prevede tre gradi di giudizio, ma ciascuno ha una funzione ben precisa. Spesso si crede, erroneamente, che la Corte di Cassazione possa riesaminare l’intero processo, ma non è così. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto perfetto per chiarire i limiti del suo intervento, spiegando perché un ricorso inammissibile non è un tecnicismo, ma la conseguenza di una richiesta che esula dai poteri del giudice di legittimità. Analizziamo insieme un caso concreto di ricettazione per capire meglio.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso
Un individuo, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione di un’autovettura, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basa su due principali motivi di contestazione, rivolti a smontare sia l’accertamento della sua responsabilità penale sia la pena che gli è stata inflitta.
I Motivi del Ricorso: Una Duplice Contestazione
L’imputato ha tentato di convincere la Suprema Corte attraverso due linee argomentative distinte.
La Critica all’Accertamento di Responsabilità
Il primo motivo del ricorso mirava a criticare la decisione della Corte d’appello riguardo alla sua colpevolezza. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano commesso un errore nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di interpretare diversamente le risultanze processuali per giungere a una conclusione differente sulla sua responsabilità.
La Contestazione sul Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo si concentrava sulla pena. L’imputato contestava la congruità della sanzione, la mancata esclusione della recidiva qualificata e il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante prevista per la ricettazione di lieve entità, sostenendo che il valore del veicolo non fosse così elevato.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione è fondamentale per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il Ruolo della Cassazione nella Valutazione dei Fatti
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (testimonianze, documenti, perizie), ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Poiché il primo motivo del ricorrente chiedeva proprio una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, è stato giudicato inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La determinazione della pena, la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (come la recidiva) e la loro comparazione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La Corte d’appello aveva fornito argomentazioni congrue sia per la quantificazione della pena sia per la decisione sulla recidiva e sull’attenuante.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso fosse in gran parte “reiterativo”, ovvero riproponeva questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’appello con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Tentare di ottenere una diversa valutazione delle prove o un diverso apprezzamento della congruità della pena in sede di legittimità è una strategia processuale destinata al fallimento. La Corte ha inoltre confermato che la valutazione sulla recidiva è corretta quando il giudice verifica in concreto il legame tra il nuovo reato e le condanne passate, come indicatore di una persistente inclinazione a delinquere.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini invalicabili tra i diversi gradi di giudizio. Non si può adire la Corte di Cassazione sperando in un “terzo tempo” processuale in cui rimettere in discussione i fatti. Un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. Qualsiasi tentativo di sconfinare nel merito porterà inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la logicità della motivazione, non a rivalutare i fatti.
Perché il motivo di ricorso sulla quantificazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la determinazione della pena, inclusa la comparazione delle circostanze e l’individuazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è palesemente illogica o arbitraria, cosa non riscontrata in questo caso.
Cosa significa che un ricorso è “reiterativo di profili di censura già esaminati”?
Significa che l’appellante ripropone le stesse argomentazioni e critiche che erano già state presentate, esaminate e respinte con motivazioni adeguate dalla corte di grado inferiore (in questo caso, la Corte d’appello), senza introdurre nuovi vizi di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Bari
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Andria il 01/01/1968
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto a censurare la decisione dell Corte territoriale in merito all’accertamento della penale responsabilità dell’o ricorrente per il delitto di ricettazione, non è consentito in questa sede p oltre a essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente esamin disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazion veda infatti la pag. 3 dell’impugnata sentenza), mira altresì a ottenere una d valutazione e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità d risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adot dal giudice di merito, finendo così per contestare il risultato probatorio cu approdati i giudici di merito, evidenziando ragioni in fatto per giunge conclusioni diverse sul giudizio di responsabilità;
che, in particolare, essendo detto motivo finalizzato a denunciare travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per via diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle pro
può reputarsi consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio, non si può dedurre, poiché, innanzitutto, riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice del merito, in secondo luogo, il giudizio sulla pena risulta congruamente motivato (si veda la pag. 4 dell’impugnato provvedimento) in considerazione delle modalità di fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che è pacifico come il giudizio relativo alla comparazione fra opposte circostanze, agli aumenti e alle diminuzioni previsti a titolo di continuazione, oltre che all’individuazione della pena base, rientra nel solo potere discrezionale del giudice di merito, cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, con precipuo riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata qualificata, il motivo è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui egli è tenuto a esaminare, in concreto, anche il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
che anche la motivazione della Corte d’appello in ordine alla non configurabilità della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. in ragione del valore non trascurabile dell’autovettura ricettata risulta adeguata e conforme alla legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.