Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Bari
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto a censurare la decisione dell Corte territoriale in merito all’accertamento della penale responsabilità dell’o ricorrente per il delitto di ricettazione, non è consentito in questa sede p oltre a essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente esamin disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazion veda infatti la pag. 3 dell’impugnata sentenza), mira altresì a ottenere una d valutazione e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità d risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adot dal giudice di merito, finendo così per contestare il risultato probatorio cu approdati i giudici di merito, evidenziando ragioni in fatto per giunge conclusioni diverse sul giudizio di responsabilità;
che, in particolare, essendo detto motivo finalizzato a denunciare travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per via diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle pro
può reputarsi consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio, non si può dedurre, poiché, innanzitutto, riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice del merito, in secondo luogo, il giudizio sulla pena risulta congruamente motivato (si veda la pag. 4 dell’impugnato provvedimento) in considerazione delle modalità di fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che è pacifico come il giudizio relativo alla comparazione fra opposte circostanze, agli aumenti e alle diminuzioni previsti a titolo di continuazione, oltre che all’individuazione della pena base, rientra nel solo potere discrezionale del giudice di merito, cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, con precipuo riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata qualificata, il motivo è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui egli è tenuto a esaminare, in concreto, anche il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
che anche la motivazione della Corte d’appello in ordine alla non configurabilità della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. in ragione del valore non trascurabile dell’autovettura ricettata risulta adeguata e conforme alla legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.