Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che i primi due motivi di ricorso sono completamente versati in fatto, avendo il ricorren articolato generiche censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una div ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopi evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto d impugnazione (cfr., in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), ritenend evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che «nella motivazione della sentenza il giudice gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragion del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 de 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593);
che il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenua generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli eleme ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 4 de sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
11TATA
Il Presid,nte