Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio in Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. In questo caso, un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per concorso in detenzione di stupefacenti viene respinto proprio perché le censure sollevate miravano a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in appello per concorso in detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. La sua condotta consisteva nell’aver accompagnato lo spacciatore sul luogo concordato per la cessione. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del suo ruolo nella vicenda operata dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) sono i ‘giudici del merito’, poiché a loro spetta il compito di analizzare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire l’accaduto. La Corte di Cassazione, invece, è ‘giudice di legittimità’: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza entrare nuovamente nel merito dei fatti, se non per controllare la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso introducesse censure non consentite, in quanto relative alla valutazione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, è stato sottolineato come il movente che aveva spinto il ricorrente ad accompagnare lo spacciatore fosse del tutto irrilevante ai fini della configurazione del concorso nel reato. La Corte d’Appello aveva infatti già evidenziato una serie di elementi fattuali che sostenevano in modo non illogico la tesi accusatoria, come ampiamente argomentato nelle pagine della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione questi aspetti davanti alla Cassazione si traduce in un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta della motivazione) e non su una semplice rilettura dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Il motivo per cui l’imputato ha accompagnato lo spacciatore è stato considerato rilevante?
No, la Corte ha stabilito che il movente della condotta di ausilio (l’accompagnamento dello spacciatore) era irrilevante per configurare il concorso nel reato di detenzione e trasporto di stupefacenti, confermando la valutazione già effettuata dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 470 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CESENA il 07/01/1989
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, essendo irrilevante il movente della condotta di ausilio posta in essere attraverso l’accompagnamento dello spacciatore sul luogo concordato, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp.4-5-6-7 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
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