Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un ricorso viene definito ricorso inammissibile, significa che la richiesta avanzata non può essere nemmeno presa in considerazione nel suo contenuto. Analizziamo perché, partendo da un caso di tentato furto.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il reato di tentato furto. La Corte d’Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la decisione iniziale. Pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, i giudici d’appello avevano riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, rideterminando così il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al condannato.
Nonostante questa parziale riforma, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso Inammissibile e i Suoi Motivi
Il motivo principale del ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove. L’imputato, in sostanza, contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi a suo carico, comprese le sue stesse dichiarazioni, ritenute inattendibili.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha prontamente respinto queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto che sono alla base della decisione impugnata. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, si limita a verificare che:
1. La legge sia stata applicata correttamente.
2. La motivazione della sentenza sia logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Qualsiasi tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o di contestare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito esula dai poteri della Corte e si traduce, inevitabilmente, in un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici supremi hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, spiegando chiaramente le ragioni del proprio convincimento. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono attività riservate in via esclusiva al giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione nel merito, mascherato da una denuncia di vizi di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
A livello più generale, questa decisione rafforza un pilastro del sistema processuale: la Corte di Cassazione è custode della legge, non un terzo grado di giudizio sui fatti. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, senza sperare in una revisione completa del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, contestando l’apprezzamento del giudice di merito. Questo tipo di richiesta esula dai poteri della Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Qual è la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) si occupa di ricostruire i fatti e valutare le prove per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudizio di legittimità (Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la legge e sia sorretta da una motivazione logica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11412 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROSARNO il 16/12/1965
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, ritenendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggrava e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del deli tentato furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la viola della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatori suo carico, anche in relazione al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni da lui res consentito dalla legge in sede di legittimità perché orientato ad ottenere una inammissi ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato l del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seguenti); che esula, infatti poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fon della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (p Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025.